Agevolazioni prima casa, si perdono con la separazione consensuale
Le agevolazioni prima casa si perdono se le parti addivengono alla separazione consensuale nelle forme e modalità previste dall’art. 12 del decreto legge n. 132/2014 perché, ai sensi del comma 3 di detta disposizione “L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.” Ne consegue l’inapplicabilità del regime di favore previsto per gli atti e i negozi collegati al procedimento di separazione e divorzio con cui le parti regolano anche i rapporti economici conseguenti. È quanto si ricava da una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate (n. 80/2020).
La separazione consensuale davanti all’ufficiale di stato civile
Prima di trattare la questione relativa alla perdita delle agevolazioni prima casa, è necessario, per comprendere al meglio la vicenda, descrivere il tipo di separazione consensuale menzionata nel quesito che un contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate. Non si tratta infatti della separazione consensuale omologata dal Giudice, ma di quella che, in base all’art. 12 del decreto legge n. 132/2014 le parti possono concludere davanti al Sindaco del Comune di residenza di uno dei coniugi o di quello in cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. Tipo di separazione consensuale a cui però, si ricorda, non si può addivenire in presenza di figli minori, maggiorenni ma non autonomi economicamente, incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi della legge 104/1992. Limiti a cui si aggiunge quello che dispone il divieto di contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Si decade dalle agevolazioni prima casa in caso di separazione davanti al Sindaco?
Fatta questa doverosa premessa, vediamo qual è il quesito avanzato dal contribuente all’Agenzia delle Entrate. L’istante rende noto all’Agenzia delle Entrate che nel 2014 ha acquistato un immobile con destinazione abitativa a Milano, beneficiando delle agevolazioni prima casa. Nell’ottobre del 2018 si separa dalla moglie nella forma prevista dall’art. 12 del decreto legge n. 132/2014, che prevede la separazione consensuale davanti al Sindaco. A separazione avvenuta, l’immobile viene ceduto a terzi e l’istante fa presente che non è in grado di acquistarne uno nuovo entro un anno dalla vendita. Il quesito quindi è il seguente: il fatto che i coniugi siano addivenuti a una separazione consensuale senza l’omologa del giudice comporta la decadenza dalle agevolazioni prima casa relative all’acquisto del 2014?
Ecco quando la separazione davanti al Sindaco fa perdere le agevolazioni prima casa
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere all’istante, chiarisce che, quando si trasferisce l’immobile acquistato entro il quinquennio dall’acquisto beneficiando delle agevolazioni prima casa, se non se ne acquista uno nuovo entro l’anno della cessione, si decade dai suddetti benefici.
Detto questo, la circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 ha stabilito che l’art 19 della legge n. 74/1987 comprende nelle agevolazioni previste in caso di separazione e divorzio anche tutti gli atti e i documenti che i coniugi pongono in essere per regolarizzare i rapporti economici relativi alla cessazione del vincolo matrimoniale. Questo perché, come chiarito dall’ordinanza n. 22023/2017 della Cassazione, il legislatore ha voluto favorire gli atti che i coniugi pongono in essere nel momento della crisi matrimoniale, per regolare i loro rapporti, sotto il controllo del giudice.
In relazione al quesito posto dall’istante l’Agenzia richiama quanto sancito dalla sentenza della Cassazione n. 7966/2019 (recepita dalla risoluzione n. 80/2020) secondo cui, se la cessione di un immobile acquistato beneficiando delle agevolazioni prima casa, è disposta in base agli accordi intercorsi tra coniugi in sede di separazione consensuale omologata dal giudice, da tali benefici non si decade.
Passando poi al caso in esame, in cui i coniugi sono addivenuti alla separazione consensuale nelle forme previste dall’art. 12 del decreto legge n. 132/2014, ossia davanti al Sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato civile, l’Agenzia ha modo di precisare che occorre tenere conto del fatto che come previsto dal comma 3 del suddetto art. 12 “L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.”
“Ne consegue che eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerarti parte integrante della descritta procedura di separazione consensuale. In tal senso, quindi, non può trovare applicazione la disposizione agevolativa di cui all’art. 19, la cui ratio, si ribadisce, è quella di favorire gli atti e le convenzioni” che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio”.
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