Come affittare casa a stranieri
La legge tutela gli stranieri da chi, per trarne profitto, concede loro in locazione degli alloggi, al solo fine di trarne un profitto. E’ infatti un reato affittare casa ad apolidi o stranieri privi dei regolari permessi di soggiorno. Concedere un immobile a uno straniero non richiede meno formalità di quelle richieste quando si affitta casa a un connazionale. Occorre sempre che l’immobile sia in regola con gli impianti e possieda buone condizioni abitative. Questo perché quando lo straniero presenta domanda di ricongiungimento familiare o altri tipi di permessi in casi particolari, deve provare di avere un alloggio idoneo a ospitare i familiari in arrivo dal paese di origine. Vediamo quindi quali sono i problemi ma anche le soluzioni per affittare casa agli stranieri in tranquillità.
Quando affittare casa a stranieri è reato
Prima di vedere quali accortezze deve avere il proprietario di casa che decide di affittare a stranieri, intendendo per tali gli extracomunitari, vediamo quando dare alloggio a queste persone configura un reato.
La normativa a cui fare riferimento in questi casi è il dlgs n. 286/1998 contenente il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.” L’art. 12 si occupa della materia al comma 5 – bis, il quale dispone testualmente che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da’ alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”
Cosa dice la Cassazione
Come ha avuto modo di chiarire recentemente anche la Cassazione nella sentenza n. 41329/2019
“per la sussistenza del reato previsto dall’art. 12, comma 5 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 (…), è richiesto il fine di trarre un ingiusto profitto dalla locazione ovvero dal dare alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno, fine che può essere desunto da condizioni contrattuali oggettivamente più vantaggiose per l’agente, ma che non devono necessariamente tradursi in un
sinallagma eccessivamente gravoso per lo straniero (…) Non è pertanto necessario che il profitto abbia anche la sua esclusiva causa nell’odioso sfruttamento di tale condizione ad esclusivo vantaggio del contraente più forte in grado di imporre condizioni gravose ed esorbitanti, ma è sufficiente che la illegalità della condizione della persona straniera abbia reso possibile o anche solo agevolato la conclusione del contratto a condizioni oggettivamente più vantaggiose per la parte più forte, condizioni che non necessariamente si devono tradurre in un sinallagma eccessivamente gravoso per il soggetto clandestino.”
Obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza
Perché si possa concedere in godimento un immobile a uno straniero, con tranquillità, l’art. 7 dello stesso decreto legislativo prevede che “1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, (. . .) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis.” Pena, l’applicazione di una sanzione amministrativa minima di 160 e massima di 1.100 euro.
I requisiti dell’alloggio in caso di ricongiungimenti familiari
C’è un’altra accortezza però di cui il locatore deve tenere conto nel momento in cui decide di dare casa a uno straniero. Ai sensi dell‘art. 29 del Tu (dlgs n. 286/1998) infatti lo straniero può fare domanda di ricongiungimento familiare del coniuge, dei figli minori o maggiori di età e dei genitori a carico, nei casi previsti dalla norma. Perché lo straniero possa avanzare tale domanda però deve dimostrare, come sancito dal comma 3 di avere la disponibilità, oltre che di un reddito determinato e di una assicurazione sanitaria anche di “di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e’ sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.”
La conformità dell’immobile
La conformità dell’immobile può essere resa dal locatore con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui si attesta che il bene è in regola anche dal punto di vista degli impianti, avendo cura di far autenticare la firma o di allegare al documento la carta d’identità in corso di validità. All’inquilino straniero che intende presentare domanda di ricongiungimento familiare, ottenere particolari tipologie permessi o avviare determinate pratiche tale dichiarazione però non basta. Egli in genere è tenuto a produrre anche il contratto di locazione, la planimetria e, in base all’anno di costruzione dell’immobile, ulteriore e specifica documentazione.
Questo anche perché, come previsto dall’art 29 il Comune e l’Asl devono effettuare dei sopralluoghi per verificare che l’immobile sia idoneo dal punto di vista igienico e quindi pulito, privo di umidità e con tutti gli impianti in regola.
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