Interessi passivi mutuo: cosa sono e come si detraggono
Il mutuo ipotecario rappresenta la più diffusa tipologia di credito immobiliare offerta, in particolare, a coloro che desiderano costruire, acquistare o ristrutturare un immobile.
Nel dettaglio, si tratta di un finanziamento a medio lungo termine attraverso il quale il cliente riceve da un intermediario finanziario l’intera somma in un’unica soluzione, impegnandosi poi a rimborsarla nel tempo versando una serie di rate di importo costante o variabile. Viene definito “ipotecario” in quanto il pagamento delle rate viene garantito da un’ipoteca su un immobile.
Interessi passivi: la definizione
Come è facile intuire, al mutuo sono correlati inevitabilmente dei costi. Nel dettaglio, il principale costo è rappresentato da quello relativo agli interessi che devono essere versati alla banca in occasione di ogni rata, assieme al capitale, quale “compenso” per il finanziamento erogato.
Questi interessi vengono definiti “passivi” poiché rappresentano un costo aggiuntivo che il debitore deve sostenere accanto al rimborso del capitale finanziato dall’intermediario. Ogni rata è dunque composta da una percentuale della somma ricevuta e da rimborsare nonché da una percentuale di interessi passivi da versare.
Detrazione interessi passivi mutuo
Per venire incontro ai consumatori, il legislatore ha previsto che gli interessi pagati per un mutuo ipotecario per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale siano detraibili dall’IRPEF. È dunque la legge che fissa l’importo e le condizioni per le detrazioni.
La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 15 del TUIR a norma del quale gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto a una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%.
Limiti di detraibilità
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta con differenti limiti e condizioni. Infatti, nel corso degli anni la normativa è stata oggetto di diverse modifiche e di conseguenza le detrazioni fiscali sono riconosciute in maniera diversa in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale o secondaria, altri immobili non abitativi, ecc.), alle finalità del mutuo e all’anno in cui è stato sottoscritto il contratto.
In particolare, è interessante soffermarsi sulla detrazione spettante per i mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e i mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
Detrazione e mutuo cointestato
Qualora il mutuo sia intestato a più soggetti, ogni cointestatario potrà fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia; in pratica, non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
Unica eccezione a tale regola riguarda i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale: in tal caso, qualora il mutuo sia cointestato tra i due coniugi, di cui uno a carico dell’altro, chi ha sostenuto interamente la spesa potrà fruire della detrazione per entrambe le quote.
Come funziona la detrazione
Al fine di consentire la detraibilità, gli istituti bancari saranno tenuti a certificare, nell’attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, l’importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio.
È possibile avere diritto alla detrazione anche qualora il contratto di mutuo sia stato stipulato con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. Pertanto, qualora il mutuo ipotecario sia stato sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, bensì in “conto interessi”, la detrazione si dovrà calcolare sulla differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso. In caso di contributo aziendale, invece, la detrazione è calcolata sulla differenza tra l’importo degli interessi pagati e il contributo erogato dall’azienda.
Tipologia di spesa ammessa
In linea generale, la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso dell’anno, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa).
Oltre agli interessi è dunque possibile portare in detrazione anche gli oneri accessori, tra cui, a titolo esemplificativo, gli oneri fiscali, la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione, la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato nei mutui in contanti, le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica, nonché le spese notarili.
Esclusioni dalla detrazione
Sono escluse dalla detrazione, invece, le spese di assicurazione dell’immobile (non avendo il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo), le spese inerenti all’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita, le imposte di registro, l’IVA, le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile e le spese per l’incasso delle rate di mutuo.
Tornando agli interessi, non danno diritto alla detrazione quelli pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
Nessuna detrazione spetta, infine, per gli interessi versati a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione.
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