Codice CIS, cos’è
La locazione turistica di strutture non alberghiere (case vacanza, appartamenti o anche solo stanze) è un fenomeno che si è rapidamente diffuso negli ultimi anni, complice la capillare pubblicizzazione degli annunci resa semplice dall’intermediazione di siti internet e portali ad hoc.
Tuttavia, se da un lato trovare una casa o una stanza per alcuni giorni è ormai alla portata di tutti e risulta piuttosto comodo, il sistema presenta anche diverse zona d’ombra, in primis il rischio che coloro che affittano sfuggano al pagamento delle imposte e delle tasse di soggiorno.
Per contrastare l’abusivismo dilagante e l’evasione fiscale, molte Regioni hanno deciso di dotarsi di una normativa volta a identificare le strutture e gli immobili destinati a questo genere di locazioni turistiche.
Tra queste anche la Puglia, una tra le Regioni Italiane in cui il fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà, a prescindere dallo svolgimento di un’attività imprenditoriale, è proliferato in maniera esponenziale.
Codice CIS: la normativa
La Regione è intervenuta con la legge regionale n. 57/2018, integrativa della precedente legge n. 49/2017 in materia di comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici.
Al fine della conoscenza dell’offerta turistica regionale è stato istituito il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il “Codice identificativo di struttura” (Codice CIS).
Le novità introdotte dalla legge sono rivolte a tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche.
Codice CIS: come funziona
Il CIS, istituito allo scopo di arginare l’abusivismo e garantire un sistema di accoglienza nel rispetto delle regole, è un codice che dovrà essere adottato da ogni singola struttura ricettiva al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti.
Le singole strutture non alberghiere saranno tenute a indicare il CIS in occasione di ogni iniziativa di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato.
Anche i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture suddette dovranno pubblicare il CIS sugli strumenti utilizzati.
Le sanzioni
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, i soggetti che non ottemperano correttamente all’obbligo di indicare il CIS o lo riportano in maniera errata o ingannevole rischiano una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
Qualora siano gli intermediari o i gestori di portali telematici a non ottemperare correttamente all’obbligo, la sanzione pecuniaria andrà da euro 250 a euro 1.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
Vigilanza e controlli
Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative sono affidate ai Comuni territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e dell’autorità sanitaria nei relativi settori.
Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, spetta alla Sezione regionale competente in materia di turismo e ai Comuni verificare il rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge regionale anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi.
L’operatività del Codice CIS
La legge regionale ha affidato a una deliberazione della Giunta la disciplina delle modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere, nonché la determinazione della decorrenza dell’obbligo di indicare o di pubblicare il CIS per ogni singola unità ricettiva nelle attività.
Di fatto, l’operatività del Registro e del CIS è rimasta bloccata a causa di un ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la legge regionale, ritenuta contrastare con le prerogative nazionali in materia di turismo.
La disputa, tuttavia, si è risolta nel mese di giugno 2019 con la desistenza dall’impugnativa, complice anche la sentenza della Corte Costituzionale che si è pronunciata su un’analoga impugnativa nei confronti del Codice CIR (Codice Identificativo di Riferimento) istituito dalla Regione Lombardia e ritenuto pienamente legittimo dalla Consulta.
Una conclusione che consentirà di riavviare il procedimento e rendere operativo l’obbligo delle strutture ricettive di dotarsi di un codice identificativo.
La normativa nazionale sui Codici identificativi
In realtà, nelle more, la materia dei Codici identificativi, ricordiamo, è stata interessata da un intervento legislativo, ovvero l’approvazione del Decreto Crescita, il dl n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019 entrato in vigore il 30 giugno 2019.
Il provvedimento ha stabilito che tutte le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi in Italia debbano dotarsi di un “Codice identificativo” da utilizzare in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione dei servizi all’utenza. Per agevolare i controlli del fisco si è istituita anche un’apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi.
Tuttavia, la nuova legge non è ancora del tutto operativa essendo attesi decreti ministeriali che, in concreto, disciplineranno alcuni aspetti tecnici. Presumibilmente, dunque, la Regione Puglia, come tutte le altre Regioni che hanno adottato una disciplina in materia, dovranno fare i conti con le previsioni del legislatore nazionale.
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IL CODICE IDENTIFICATIVO STRUTTURE RICETTIVE
Per contrastare l’abusivismo nella gestione degli affitti turistici, nel tempo molte regioni hanno adottato un codice identificativo obbligatorio per ogni struttura ricettiva, inclusi gli appartamenti affittati online tramite apposite piattaforme di annunci. Il Codice Identificativo di Riferimento (detto CIR) ha recentemente assunto valore di legge a seguito dell’approvazione definitiva del decreto “Crescita” (d.l. n. 34/2019, conv. in legge n. 58/2019) entrata in vigore il 30 giugno 2019.
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