IUC (Imposta Unica Comunale): la disciplina
La IUC è stata introdotta dalla legge di bilancio 2014 (legge numero 147/2013), che ne contiene anche la relativa disciplina, valida nel suo complesso sino al 2019. Dal 2020 ha cessato di esistere e l’IMU e la TASI sono confluite nella nuova super IMU, mentre la TARI è rimasta un tributo a sé stante.
In particolare, è la legge 147/2013 che, dopo aver dettato la disciplina generale dell’imposta unica comunale, si occupa di regolamentare in maniera specifica la TARI e la TASI, ma non l’IMU, già normata dal precedente decreto legge numero 201/2011 (la legge di bilancio si occupava solo della sua deducibilità).
I presupposti impositivi della IUC
La IUC si basa su due presupposti impositivi: il possesso degli immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali. Sull’uno o sull’altro, infatti, si fondano l’IMU, la TARI e la TASI.
Appare quindi opportuno analizzare brevemente le caratteristiche di tali tre imposte, dato che, nei fatti, la IUC altro non era che una sorta di “imposta contenitore”, nella quale confluivano imposte con autonomi presupposti applicativi.
IUC e IMU
L’IMU si fonda sul possesso di immobili siti sul territorio della Repubblica, diversi dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze ricomprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Da essa sono gravati tutti coloro che hanno sul bene immobile il diritto di proprietà o altro diritto reale; la semplice detenzione non basta.
Si precisa che l’esenzione dall’IMU per la prima casa non interessa gli immobili cc.dd. di lusso, ovverosia appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
IUC e TASI
La TASI, invece, trova il suo presupposto nel possesso o nella detenzione di fabbricati o aree edificabili, ma non interessa la prima casa, dato che, per tale aspetto, la legge di stabilità 2014 rinvia alla disciplina dell’IMU.
Con essa (che, come accennato, è scomparsa con l’istituzione della nuova super IMU) venivano specificamente finanziati i servizi comunali indivisibili, ovverosia quelli rivolti indistintamente a tutta la collettività (come, ad esempio, l’illuminazione o la manutenzione del verde pubblico).
IUC e TARI
La TARI, infine, è la tassa per la gestione dei rifiuti, con la quale sono finanziati i servizi di raccolta e smaltimento degli stessi.
Essa si fonda sul possesso o sulla detenzione di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e si applica a tutti gli immobili, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di prima casa. Ne sono escluse solo le aree scoperte che sono pertinenziali o accessorie a locali tassabili ma che non sono operative e le aree comuni condominiali non detenute né occupate in via esclusiva.
Nuova IMU: abolizione della IUC
Come detto, con l’istituzione della nuova IMU la IUC è scomparsa.
In particolare, la legge di bilancio 2020 ha previsto l’abolizione dell’imposta unica comunale per quanto riguarda l’IMU e la TASI e ha unificato tali due imposte nella nuova super IMU.
Resta, invece, ancora in vigore come autonomo tributo la TARI.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Puoi contattarci per proporre collaborazioni, storie, idee, progetti, notizie, comunicati stampa, etc.
E-mail: redazione@casa.it