Ristrutturazione casa: le detrazioni fiscali
Gli interventi di ristrutturazione edilizia da effettuarsi sulle singole unità abitative possono beneficiare di rilevanti agevolazioni fiscali. Alcune di queste sono state prorogate più volte nel corso degli anni, da ultimo con la legge n. 145/2018 che, per tutto il 2019, ha confermato i bonus in scadenza al 31 dicembre 2018.
Bonus ristrutturazione 2019
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia consente di detrarre dall’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) parte dei costi sostenuti per ristrutturare casa.
Il c.d. bonus ristrutturazione, disciplinato dall’art. 16-bis del d.P.R. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), consente di usufruire di una detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Per le somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2020, qualora non intervenga un’ulteriore proroga della disciplina attualmente in vigore, la detrazione sarà pari al 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare.
Chi può usufruirne
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato e non solo i proprietari degli immobili, ma anche i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
– il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
– il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
– il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Per quali lavori
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono davvero molti. In primis, vanno menzionati gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.
Eliminazione barriere architettoniche
Ancora, nella lista degli agevolabili rientrano i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, e quelli volti a realizzare ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Sono agevolabili anche gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (es. impianto fotovoltaico per produrre energia elettrica). La detrazione opera anche per gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Sisma bonus
Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, inoltre, è stata introdotta una detrazione di imposta del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, sulle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). La detrazione va calcolata su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta se dalla realizzazione degli interventi è derivata una riduzione del rischio sismico con passaggio a una classe di rischio inferiore; si sale all’80%, invece, se il passaggio è a due classi di rischio inferiori.
Qualora le spese siano sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, le detrazioni sono ancora più elevate, ovvero del 75% nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore e 85% quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Bonus mobili
Una detrazione Irpef del 50% è riconosciuta a coloro che acquistano mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
La legge di bilancio 145/2018 ha prorogato tale agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2019, ma sarà possibile richiederla solo qualora l’intervento di ristrutturazione edilizia sia iniziato a partire dal 1° gennaio 2018.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Se il contribuente esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, avrà diritto al beneficio più volte poiché l’importo massimo di 10.000 euro si riferisce a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
Bonus verde
Per il 2019 è stato prorogato anche il c.d. bonus verde, disciplinato dall’art. 1, comma 12 e ss. della legge n. 205/2017. Si tratta di una detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Attenzione, come precisato dall’Agenzia delle Entrate non tutti gli interventi saranno agevolabili, bensì solo quelli di “natura straordinaria”, ovverosia per opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella “sistemazione a verde ex novo” o nel “radicale rinnovamento dell’area esistente”. Non saranno, invece, soggetti a detrazione i lavori “fai-da-te”, ovvero quelli svolti in piena autonomia senza avvalersi di imprese e professionisti specializzati.
Del bonus verde potrà beneficiare chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese. La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
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ottimo articolo
Ottimo. Domanda: la modifica dei parapetti della terrazza, rendendoli più alti per la sicurezza personale, per sicurezza contro intrusione di terzi e rendendoli diversi da quelli preesistenti, è considerata ristrutturazione a cui collegare il bonus mobili?
Lavori in economia, montaggio proprio.
Grazie
Buongiorno,
mesi fa insieme al mio tecnico di fiducia abbiamo presentato al Comune la pratica Cila per interventi di manutenzione straordinaria. Gli interventi riguardavano i seguenti punti : Revisione e integrazione dei servizi igienico/sanitari e tecnologici con necessaria sostituzione delle piastrelle in ceramica dei due bagni e della cucina; Sostituzione caldaia; Revisione e adeguamento degli impianti elettrico, idraulico e termico; Predisposizione impianto aria condizionata; Sostituzione vasi, lavabi e piatto doccia; Riprese di porzione di intonaci interni; Revisione degli infissi interni ed esterni e degli avvolgibili; Riparazione/sostituzione del portone esterno; Riparazione/sostituzione delle porte interne; Tinteggiature interne.
Dopo un po’ di tempo il comune ha accolto la pratica comunicando però che gli interventi sarebbero inquadrabili come manutenzione ordinaria. Dopo un confronto tra il tecnico del Comune e il mio tecnico abbiamo deciso di presentare una integrazione alla Cila in cui veniva ridotta la dimensione di un tramezzo per poter passare da manutenzione ordinaria a straordinaria. Il comune ha accolto la pratica senza ulteriori comunicazioni.
La mia domanda a questo punto è se ci saranno problemi con le detrazioni fiscali del 50% e se l’agenzia delle entrate può non riconoscere le detrazioni.
Grazie.