Ok a Superbonus 110% anche per demolizione e ricostruzione
Con la risposta a interpello n. 455 del 7 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le agevolazioni previste dal cc.dd. superbonus 110% possono essere godute anche da chi realizza uno degli interventi contemplati dalla relativa disciplina mediante lavori di demolizione e ricostruzione.
Superbonus e ristrutturazione edilizia
Gli interventi di demolizione e ristrutturazione, tuttavia, per dare accesso al superbonus devono poter essere inquadrati nella nozione di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo unico edilizia (d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380). In tal senso si era già espressa, del resto, la circolare n. 24/E del 2020.
Quando la demolizione e la ricostruzione sono ristrutturazione edilizia
Occorre quindi chiarire che, secondo quanto disposto dal testo unico edilizia (che sul punto è stato modificato dal decreto semplificazioni di cui al decreto legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020), sono interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.
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Non serve che demolizione e ricostruzione interessino un’abitazione principale
Con la risposta del 7 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate non si è limitata a precisare che anche gli interventi di demolizione e ricostruzione possono dare diritto al superbonus 110%, ma ha anche chiarito che ciò vale a prescindere dalla condizione che l’immobile ristrutturato sia adibito ad abitazione principale, posto che tale presupposto non è più necessario ai fini del godimento del beneficio introdotto dal decreto rilancio.
Più interventi ammessi al superbonus 110%
L’Agenzia delle entrate ha fornito anche altre importanti precisazioni.
Innanzitutto, si è interessata dell’eventualità in cui su uno stesso immobile siano effettuati più interventi ammessi al superbonus.
Si pensi all’ipotesi, oggetto dell’interpello, in cui l’intenzione sia quella di realizzare interventi sia di efficientamento energetico che di riduzione del rischio sismico.
In tal caso, come si evince dalla risposta in analisi, il limite massimo di spesa detraibile va calcolato sommando gli importi previsti per ciascun intervento. A tal fine, però, è indispensabile che le spese riferite a ciascuno di essi siano contabilizzate in maniera separata.
Interventi di recupero e interventi antisismici
Se su uno stesso immobile sono eseguiti sia interventi di recupero del patrimonio edilizio che interventi antisismici, è invece fissato un limite massimo di spesa, pari a 96mila euro. Del resto, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, gli interventi ammessi al sismabonus, non costituendo una nuova categoria di interventi agevolabili, non possono fruire di un autonomo limite di spesa.
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Misure antisismiche: l’intervento di categoria superiore assorbe gli altri
Infine, della risposta n. 455/2020 va segnalata la precisazione in forza della quale, con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, il principio che si applica è quello in base al quale l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore che siano collegati o correlati allo stesso.
Così, prendendo come esempio la questione oggetto dell’istanza, il superbonus si applica nel limite complessivo di spesa previsto anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione.
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