Condominio: spese ordinarie, l’amministratore può procedere senza assemblea?
Nel caso di spese ordinarie, l’amministratore di condominio può procedere anche senza delibera dell’assemblea?
La Cassazione si è espressa in merito con la sentenza 454-2017. Vediamo di cosa si tratta
Le spese di manutenzione ordinaria e quelle relative ai servizi comuni essenziali, per essere vincolanti, non richiedono la preventiva approvazione da parte dell’assemblea dei condomini in quanto si tratta di spese ai quali l’amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell’assemblea”.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza dell’ 11 gennaio 2017.
La sentenza è stata emessa dopo che alcuni condomini hanno impugnato davanti al Tribunale di Roma la delibera adottata il 15 gennaio 2002 dal Condominio, relativamente al punto 1 dell’ordine del giorno, con cui erano stati approvati i bilanci consuntivi relativi agli anni 1999 e 2000.
Tra le altre cose, i condomini si opponevano alla gestione delle spese che non erano state oggetto di preventiva approvazione da parte dell’assemblea.
A questo punto, il Giudice ha affermato che “è funzione tipica del consuntivo proprio l’approvazione dell’erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali, le quali non richiedono la preventiva approvazione dell’assemblea dei condomini, in quanto trattasi di esborsi ai quali l’amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell’assemblea“.
In sintesi: per le spese di manutenzione ordinaria non occorre l’approvazione dell’assemblea condominiale