Locazione passiva: cos’è
La locazione passiva è un particolare tipo di contratto di locazione che si caratterizza per il fatto che la figura del conduttore coincide con la PA.
Le locazioni passive della pubblica amministrazione
Con il contratto di locazione passiva la pubblica amministrazione, quindi, prende in locazione un immobile di proprietà di terzi, pubblici o privati, di norma per finalità istituzionali, ponendo in essere una pratica che negli ultimi anni il legislatore sta tentando di scoraggiare nell’ambito della complessiva operazione di taglio della spesa pubblica.
Divieto di rinnovo delle locazioni passive
Il decreto legge n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. spending review), ha ad esempio subordinato la possibilità di rinnovare i rapporti di locazione passiva alla sussistenza e coesistenza delle due seguenti condizioni:
- disponibilità di risorse finanziarie per pagare i canoni, gli oneri e i costi d’uso per tutto il periodo di durata del contratto stipulato con il terzo proprietario;
- permanenza per le amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione già definiti e dei piani di riorganizzazione e accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
In mancanza di tali condizioni, tale decreto legge prevede la risoluzione di diritto del contratto alla scadenza, da parte delle pubbliche amministrazioni, chiamate a individuare in tempo utile delle soluzioni allocative alternative, meno gravose per lo Stato da un punto di vista economico.
Adeguamento canoni di locazione passiva
Per contenere la spesa pubblica, già dal 2012 è stata inoltre avviata una tendenza a bloccare gli adeguamenti dei canoni di locazione passiva alla variazione degli indici Istat.
In tal senso, da ultimo si segnala il decreto milleproroghe approvato a fine 2019 (decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162), che ha prolungato tale divieto, originariamente previsto in via temporanea per il solo triennio 2012-2014, ma di anno in anno sempre confermato.
Rinegoziazione contratti locazione passiva
La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160), all’articolo 1 comma 616, ha dato la possibilità alle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (comprese la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l’Agenzia del demanio, nonché gli organi di rilevanza costituzionale) di procedere alla rinegoziazione dei contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa, ferme restando le disposizioni dettate dalla disciplina del 2012 in materia di spending review e, ovviamente, laddove conveniente.
Operativamente, le predette amministrazioni, dopo aver verificato con l’Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione, avevano 150 giorni di tempo dall’entrata in vigore della legge di bilancio (quindi dal 1° gennaio 2020) per proporre alla proprietà la rinegoziazione del contratto di locazione passiva mediante la stipula di un nuovo contratto, di durata pari a nove anni, con la previsione di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall’osservatorio del mercato immobiliare (relativo al Comune più vicino, ove non disponibile per quello di riferimento), ridotto del 15%.
L’eventuale accettazione da parte della proprietà andava comunicata entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
In mancanza di accettazione, in ogni caso, continuano a prodursi gli effetti del contratto di locazione passiva vigente, fino alla naturale scadenza.
Rinegoziazione solo per le amministrazioni dello Stato
Si precisa che la predetta facoltà di rinegoziazione, almeno in base a quanto chiarito dalla delibera numero 40 del 23 aprile 2020 emessa dalla Corte dei conti Piemonte, è risultata limitata alle sole amministrazioni dello Stato, senza possibilità di ricomprendere nel campo di applicazione della norma tutte le amministrazioni pubbliche cui si riferisce l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
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