La responsabilità professionale dell’architetto
L’architetto nell’immaginario collettivo è quel libero professionista dotato di grande creatività e senso estetico, capace di progettare e realizzare abitazioni fantasiose e particolari. Pochi però sono consapevoli delle enormi responsabilità che questa professione comporta. Per questo dal 2013, da quando è stata realizzata la riforma delle professioni, gli architetti, come gli altri liberi professionisti, sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa specifica per la responsabilità civile e professionale. Responsabilità che però non è solo di tipo civile, ma anche penale e deontologica. Tralasciando la responsabilità amministrativa, vediamo di definire a grandi linee le principali responsabilità a cui può andare incontro l’architetto nella sua professione.
La responsabilità civile
L’architetto libero professionista va incontro alla responsabilità civile in ogni ruolo ricoperto: progettista, direttore lavori, responsabile lavori, collaudatore, ecc.
Per essere ritenuto civilmente responsabile nell’esercizio della sua attività devono però sussistere contestualmente le seguenti condizioni: prima di tutto con il proprio operato deve aver recato un danno economicamente valutabile, attuale ed effettivo e deve averlo provocato con dolo (volontà cosciente) o con colpa per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di regolamenti, leggi e discipline. Occorre però anche che l’evento dannoso sia il risultato della sua condotta o come si dice in gergo tecnico, deve esistere un nesso di causa tra questi due elementi.
Per quanto riguarda la responsabilità dell’architetto libero professionista però l’art. 2236 c.c. prevede che: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.”
Occorre chiarire inoltre che la responsabilità civile dell’architetto racchiude al suo interno due tipi di responsabilità:
– contrattuale disciplinata dall’art. 1218 c.c ai sensi del quale: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”;
– extracontrattuale contemplata dall’art. 2043 c.c. che molto semplicemente sancisce che: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno.”
La responsabilità penale
Il secondo tipo di responsabilità in cui può incorrere un architetto è quella di natura penale che si realizza quando con la sua condotta dolosa o colposa integri una fattispecie prevista dal codice penale.
In ambito penale l’architetto può andare incontro a tutta una serie di reati commessi sia nella veste di cittadino che di pubblico ufficiale, quando riveste tale qualifica. I reati a cui può andare incontro quando riveste la funzione di pubblico ufficiale in particolare sono l’abuso d’ufficio, la falsa perizia, la falsità materiale in atti pubblici, certificati e autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici o privati e attestati del contenuto di atti e la falsità ideologica. Come progettista può incorrere invece nel reato proprio previsto dall’art. 676 c.p., ai sensi del quale: “Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione, che poi, per sua colpa rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi ovvero dell’ammenda non inferiore a euro 309.”
Ai reati contemplati dal codice penale si affiancano quelli previsti nello specifico ambito urbanistico-edilizio-ambientale, come il reato contemplato dall’art. 44 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR n. 301/2001) che prevede specifiche sanzioni penali in caso d’inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità esecutive del Tu dell’edilizia, dei regolamenti edilizi, degli strumenti urbanistici e del permesso di costruire.
La responsabilità deontologica
Gli architetti iscritti all’albo possono andare incontro anche alla responsabilità deontologica, che si verifica quando a essere violati con dolo o con colpa sono i doveri di settore previsti dal Codice deontologico in vigore dal 1° settembre 2017.
Violazioni che comportano l’applicazione dell’avvertimento, della censura, della sospensione e della cancellazione dall’Albo nelle ipotesi più gravi. In quest’ultimo caso al professionista è precluso contrarre o svolgere incarichi professionali. In caso di violazione incorre infatti nel reato di esercizio abusivo di professione regolamentata.
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