Bonus affitti: le indicazioni dei commercialisti
Il documento guida sul bonus locazione è stato predisposto congiuntamene dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e dalla FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti), che hanno approfondito, in particolar modo, la specifica disciplina derogatoria applicabile ai contribuenti che hanno il proprio domicilio fiscale o la propria sede operativa in un Comune interessato da delibere emergenziali connesse a precedenti calamità.
Bonus locazioni a prescindere dal fatturato
Ci si riferisce alla previsione di cui al comma 5 dell’articolo 28 del cd. decreto rilancio, che, in sostanza, riconosce la possibilità di usufruire del credito d’imposta sulle locazioni a prescindere dal calo di fatturato a tutti coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in un Comune colpito da un evento calamitoso, il cui stato di emergenza era ancora in atto al 31 gennaio 2020, ovverosia quando è stato dichiarato lo stato di emergenza da Covid-19.
Quali sono i Comuni in stato di emergenza
Il documento congiunto dei commercialisti ha posto particolare attenzione all’individuazione dei Comuni in stato di emergenza, partendo dal presupposto che non esiste un elenco ufficiale degli stessi e che, quindi, è onere del contribuente verificare l’effettiva esistenza dello status emergenziale che consente di accedere al bonus locazioni agevolato.
A tal fine, occorre fare riferimento ai provvedimenti dei commissari delegati, che non si limitano a indicare i criteri e le modalità attuative per fronteggiare l’emergenza, ma individuano anche i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi in esame.
Bisogna inoltre verificare che il contribuente avesse il domicilio fiscale o la sede operativa in uno di tali Comuni a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso originario.
Principali eventi calamitosi rilevanti per gli affitti
Senza pretese di esaustività, il CNDCEC e la FNC hanno individuato alcuni dei principali eventi calamitosi che danno diritto ad accedere al bonus locazione a prescindere dal calo di fatturato.
Ad esempio sono citati gli eventi simici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, che hanno interessato l’Umbria, le Marche, il Lazio e l’Abruzzo e diversi eventi meteorologici di particolare intensità, come quelli verificatisi a partire da ottobre 2018 in Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Province autonome di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana e Veneto.
Per tutti sono indicate anche le delibere di riferimento.
Cessione del credito
Coloro che hanno maturato il credito d’imposta per canoni di locazione possono scegliere, in alternativa alla detrazione, la cessione del credito, anche solo parziale, al locatore o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Se la cessione avviene a favore del locatore, come già precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 14/E del 2020, essa può essere imputata a pagamento del canone.
In ogni caso, il cessionario del credito d’imposta può utilizzarlo con le medesime modalità previste per il cedente (in compensazione nel modello F24 o nella dichiarazione dei redditi).
Indebito utilizzo del bonus affitti
In caso di indebito utilizzo del bonus locazioni, come ricordato dai commercialisti, si applicano le sanzioni previste in via ordinaria in caso di fruizione indebita di un credito d’imposta.
In particolare, in caso di credito d’imposta non spettante è prevista la sanzione pari al 30% del credito utilizzato mentre in caso di credito d’imposta inesistente è prevista la sanzione del 200% della misura del credito stesso.
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