Scadenza Imu 2020
Il 2020 è stato un anno travagliato per quanto riguarda le scadenze relative al pagamento dell’Imu. Sappiamo infatti che la legge di bilancio 2020 n. 160/2019 ha messo in atto un vero e proprio restyling dell’imposta, a cui è stata accorpata anche la Tasi, che è stata abolita.
Il 2020 però è stato anche l’anno del Covid19, che ha avuto notevoli ripercussioni sui bilanci e sulle disponibilità liquide di famiglie e imprese, molte delle quali, costrette dal lockdown a sospendere temporaneamente le loro attività lavorative, hanno avuto serie difficoltà nel rispettare le obbligazioni in corso, compresi gli adempimenti fiscali. Da qui, la proroga della scadenza Imu per certe categorie e il riconoscimento del potere, da parte dei Comuni, di differire i pagamenti per la quota di loro spettanza.
Novità Imu legge di bilancio 2020
Ricordiamo, prima di parlare della scadenza Imu, che la legge di bilancio 2002 n. 160/2020 ha abolito, a partire dall’anno 2020, la Iuc (Imposta comunale Unica) e la Tasi, ha mantenuto la Tari (tassa sui rifiuti) e ha innovato la disciplina dell’Imu. In realtà la Tasi, stante il medesimo presupposto applicativo, ossia il possesso di immobili, è stata accorpata alla nuova Imu. Il tutto al fine di semplificare la gestione dei tributi locali, senza diminuire le entrate fiscali dei Comuni.
Rate IMU 2020
La legge di bilancio 2020, per quanto riguarda le scadenze dell’imposta municipale propria, stabilisce al comma 762 che “i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta
al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (…) Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019.”
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Nel 2020 quindi le scadenze per il pagamento dell’imposta sono state fissate per il 16 giugno e il 16 dicembre, con la possibilità di pagare tutto in un’unica rata annuale entro il 16 giugno e solo per quest’anno la prima rata è pari alla metà di quanto versato nel 2019 per Imu e Tasi.
Differimenti causa Covid
La legge di bilancio 2020, dopo aver fissato le suddette regole per quanto riguarda le scadenze Imu, ha previsto al comma 777 la possibilità per i Comuni di stabilire con Regolamento “differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.”
Il 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria del Coronavirus, tanto che il decreto
Rilancio, per sostenere i settori più colpiti dalla chiusura imposta per evitare il diffondersi della pandemia, ha stabilito che la prima rata Imu del 16 giugno non fosse dovuta in relazione agli immobili adibiti alle seguenti attività:
– stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e termali;
– alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i proprietari fossero anche gestori delle attività esercitate.
Esonero che quindi non ha coinvolto tutti coloro che sono assoggettati all’Imposta, ma solo i settori più in difficoltà.
In realtà molti Comuni si erano posti il problema del rispetto dei termini di pagamento dell’Imposta municipale prima ancora che il Decreto Rilancio stabilisse definitivamente l’esonero suddetto. Molti enti comunali infatti si erano rivolti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo se fosse possibile quantomeno differire i termini di pagamento dell’Imu e, in caso di risposta positiva, come avrebbero dovuto procedere nell’esercitare questa facoltà.
Domande a cui il Ministero ha risposto con la risoluzione 5/DF dell’8 giugno 2020 in cui ha chiarito che la riscossione, così come il potere di differimento dei termini di versamento dei tributi locali, rientrano tra le materie sulle quali i Comuni hanno piena autonomia, salvi i limiti stabiliti dal legislatore e comunque nei limiti della quota Imu di spettanza dell’ente.
Differimento che comunque può essere disposto solo con Regolamento del Consiglio Comunale e non alla Giunta, in quanto soggetto sfornito di poteri normativi. Chiarimenti che hanno permesso a molti Comuni italiani di stabilire il differimento del pagamento della prima rata Imu al 30 settembre 2020.
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