Visura camerale: cos’è e come si fa
La visura camerale è un documento molto importante, in grado di fornire informazioni dettagliate di ogni impresa individuale o società iscritta nel Registro delle Imprese. Per averne una copia è sufficiente rivolgersi alla Camera di Commercio e pagare un importo variabile. Il documento ha una validità di sei mesi e si rivela utile per chi ha intenzione di investire nella società o per chi, in veste di creditore, ha bisogno di sapere quali beni societari, ad esempio, può aggredire. Vediamo quindi in dettaglio cos’è la visura camerale e cosa si deve fare per richiederla.
A cosa serve la visura camerale
La visura camerale è un documento che viene redatto e aggiornato continuamente dalle Camere di Commercio e che riporta tutte le informazioni che riguardano le imprese italiane iscritte nel Registro delle Imprese individuali o collettive. La visura camerale contiene quindi solo le informazioni che si riferiscono alle imprese di natura industriale, artigianale, commerciale e agricola. Non è possibile infatti chiedere e ottenere il rilascio di una visura camerale se si vogliono avere notizie su un libero professionista come un avvocato o un dentista con uno studio privato.
Tipologie di visure camerali
Più che di visura camerale è meglio parlare di visure camerali visto che ne esistono di due tipi diversi. Quella ordinaria, che riporta i dati aggiornati dell’impresa e quella storica, che contiene anche le informazioni passate sull’impresa e tutte le eventuali modifiche che l’impresa ha subito nel tempo.
Quali informazioni contiene la visura camerale
Abbiamo anticipato che sia la visura camerale ordinaria che quella storica contengono tutta una serie di informazioni relative a una singola impresa. Informazioni che riguardano l’impresa e i soggetti che ne fanno parte:
- la sede legale dell’impresa individuale o della società;
- la data di costituzione dell’impresa;
- lo stato dell’attività, ovvero se attiva, in liquidazione, cessata, ecc.;
- i dati relativi al capitale sociale;
- la presenza di certificazioni di qualità;
- in numero della partita Iva;
- il codice REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative);
- i dati anagrafici dei soci (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e domicilio se diverso, codice fiscale);
- il numero dei dipendenti dell’impresa nell’anno in corso;
- le cariche sociali (Amministratore unico, delegato, socie, ecc).
I vantaggi di chiedere una visura camerale
Le visure camerali sono, dunque, una preziosa fonte di informazioni per diversi soggetti. Chi intende investire in una determinata società o entrare in collaborazione con questa, ad esempio, può farsi un’idea sulla sua solidità e affidabilità, verificando l’entità del capitale versato e da quanti anni è presente sul mercato. Un avvocato invece che deve agire per conto di un creditore dell’impresa, può capire se questa dispone di beni pignorabili, chi è il rappresentante legale, ecc. Tutte le informazioni contenute nella visura possono anche aiutare a capire se l’impresa è sana o si trova in uno stato di difficoltà e quindi se la stessa presenta dei rischi nel caso si stia valutando di entrare a farne parte in qualità di socio.
Come e dove si chiede la visura camerale
Chi desidera avere una copia della visura camerale ordinaria di un’impresa deve essere in possesso almeno del codice fiscale del titolare dell’impresa individuale o della partita Iva se si tratta di una società, se poi si conosce anche la sede e la denominazione la ricerca risulterà sicuramente facilitata. Per richiederla si deve fare domanda presso la Camera di Commercio alla quale è iscritta l’impresa o la società, pagando dei costi di segreteria che variano in base ai dati forniti, al tipo di visura (ordinaria o storica) e alla natura del soggetto (ditta individuale, società di persone o di capitali).
Validità della visura camerale
La validità della visura camerale è stabilita dall’art. 41 del D.P.R. n. 445/2000 contenente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il quale dispone che “I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.”
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