La dichiarazione di domicilio per stranieri
Le norme anagrafiche assumono particolare importanza per i cittadini stranieri in Italia, sia appartenenti all’UE che extracomunitari. Questi, assieme ai loro familiari, potranno richiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente presso il Comune ove abbiano la dimora abituale. Sarà necessario il possesso di determinati requisiti per poter esercitare i diritti correlati alla residenza ed eventualmente richiedere un giorno la cittadinanza italiana.
Anagrafe della popolazione residente
L’anagrafe della popolazione residente, disciplinata dalla legge 1228/1954 e dal regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 223/1989 e s.m.i., rappresenta la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.
Dal punto di vista anagrafico assumono particolare importanza i concetti di dimora, residenza e domicilio. Il codice civile descrive il domicilio come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, mentre la residenza come il luogo in cui si ha la dimora abituale.
La dimora, di norma, coincide con il luogo in cui la persona si trova in un determinato momento, ma anche in modo non abituale. In quest’ultimo caso, dunque, il collegamento tra persone e territorio è precario al punto da non far assumere al concetto particolare rilevanza pratica.
Dimora abituale
I residenti nel Comune sono coloro che ivi hanno la propria dimora abituale, anche se temporaneamente dimorano alla in altri comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.
L’ufficiale anagrafico verificherà che sussista il requisito della dimora abituale, anche tramite accertamenti compiuti dal personale comunale o dalla polizia municipale.
Qualora la dimora assuma i caratteri della stabilità, i cittadini, anche stranieri, avranno l’obbligo di chiedere per sé e per le persone sulle quali è esercitata la patria potestà o la tutela, l’iscrizione nell’anagrafe del Comune e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche.
La dimora dello straniero si considera abituale anche qualora sia documentata un’ospitalità presso un centro d’accoglienza o una comunità da oltre tre mesi. In tal caso sarà necessaria una dichiarazione di residenza sottoscritta dal responsabile della struttura.
Popolazione temporanea
La dimora può assumere rilevanza per la tenuta dello schedario della popolazione temporanea che va tenuto in ogni Comune. In tale elenco vi rientrano i cittadini, sia italiani che stranieri, che dimorano nel Comune da non meno di quattro mesi e che, per qualsiasi motivo, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza.
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, che non comporla il rilascio di certificazioni anagrafiche, potrà essere richiesta anche cittadini di stato terzo (non appartenenti all’Unione europea), residenti all’estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 4 mesi, nonché da cittadini UE residenti all’estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 3 mesi.
Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Almeno una volta l’anno viene effettuata una revisione dello schedario affinché siano eliminate le schede di persone che non dimorano più nel comune temporaneamente (ad esempio perché allontanate o decedute) oppure vi hanno stabilito la dimora abituale.
Iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente
I cittadini stranieri maggiorenni, sia UE che extracomunitari, e i loro familiari potranno dunque richiedere l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente del Comune in cui si è stabilita la propria dimora abituale. L’ufficio anagrafe disporrà poi una verifica dell’effettiva sussistenza la sussistenza del requisito della abitualità della dimora del richiedente. Gli accertamenti saranno effettuati dalla polizia municipale o da altro personale comunale formalmente autorizzato.
Al cittadino UE è consentito soggiornare sul territorio italiano senza alcun fatto formale per non oltre tre mesi, muniti di un documento d’identità valido per l’espatrio. Qualora si intenda permanere per un periodo superiore sarà necessario procedere all’iscrizione presso l’Anagrafe della popolazione residente.
La richiesta di iscrizione potrà essere avanzata anche dai cittadini stranieri extracomunitari presentando un’articolata modulistica. Tra i documenti necessari emergono, in particolare, quello di riconoscimento, in corso di validità, e un valido documento di soggiorno.
In alcuni casi disciplinati dalla legge e da Circolari ministeriali, i cittadini extracomunitari potranno procedere all’iscrizione anagrafica in assenza di permesso di soggiorno, ad esempio in attesa del rinnovo, per motivi di lavoro subordinato, per motivi di ricongiungimento familiare o in caso di iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione.
Dichiarazione di dimora abituale
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore (cfr. art. 7, comma 3, DPR n. 223 del 1989).
In caso di mancata rinnovazione dell’iscrizione, i cittadini rischiano la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA