Superbonus 110%: la parcella dei tecnici è inclusa?
Il superbonus del 110% previsto dal decreto Rilancio per incentivare gli italiani a mettere in sicurezza gli edifici dal rischio sismico e a renderli più efficienti dal punto di vista energetico prevede una percentuale di detrazione rafforzata, se certe opere vengono realizzate nel periodo compreso tra il 1° luglio del 2020 e il 31 dicembre 2021.
Per rispondere alla domanda, prima riepiloghiamo in che cosa consiste la misura e poi vediamo se l’art. 119 del decreto Rilancio, tra le spese detraibili, include anche le parcelle dei tecnici che sono chiamati a compiere determinate attività nel momento in cui il contribuente decide di realizzare gli interventi che beneficiano del super bonus.
=> La guida al Superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate
Superbonus del 110%: in cosa consiste
Come già detto il superbonus del 110% è una misura prevista e disciplinata dall’art. 119 del decreto Rilancio n. 34/2020. Come emerge dal primo comma dell’articolo questa misura non è che l’applicazione rafforzata di quella prevista dall’art. 13 del d.l n. 63/2013. Il superbonus infatti innalza al 110% le detrazioni previste per chi, nel periodo compreso tra 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, realizza determinate opere di efficientamento energetico, tra cui figurano principalmente le seguenti:
- lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’immobile con un tetto di spesa di 60.000;
- interventi sulle parti comuni degli edifici finalizzati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con determinate caratteristiche stabilite dal decreto, nel limite di spesa di 30.000 euro;
- interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati a impianti fotovoltaici o con impianti di microgenerazione, anche in questo caso con un tetto di spesa di 30.000 euro.
Il bonus si applica anche ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del d.l. n. 63/2013 (convertito, con modifiche dalla legge n. 90/2013) nei limiti di spesa previsti per ognuno, a condizione che vengano eseguiti unitamente a uno di quelli sopra illustrati.
Beneficiano della detrazione del 110% altresì gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici per le spese sostenute sempre dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e che riguardano le abitazioni principali situate nelle zone a rischio sismico medio elevato 1,2 e 3. La detrazione, fruibile in cinque quote annuali di pari importo, è concessa a condizione che le spese siano debitamente documentate.
La parcella dei tecnici è inclusa nel bonus?
Dette opere per ottenere la detrazione richiedono:
- il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, che deve essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- l’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al co. 3-ter dell’art. 14 del d.l n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Tutte spese che, in base al comma 15 dell’art. 119 del Decreto Rilancio n. 34/2020, sono detraibili. Come infatti aveva avuto modo di ribadire l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 229/E/2009, richiamando il contenuto della circolare 57/E del 24 febbraio 1998, tra le spese sulle quali si può calcolare la detrazione dell’imposta, rientrano:
– le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
– le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
– il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
– le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi.
Detrazione che a livello normativo trova riscontro nell’art. 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi che nel prevedere le “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici” al comma 2 dispone che: “Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.”
© RIPRODUZIONE RISERVATA
TI POTREBBE INTERESSARE
DECRETO RILANCIO: TUTTE LE MISURE PER LA CASA
La misura principale prevista dal decreto rilancio n. 34/2020 per la casa riguarda il rafforzamento dell’ecobonus e del sismabonus nella percentuale del 110% per il compimento di opere di efficientamento energetico e di messa in sicurezza contro il rischio sismico. Le altre invece riguardano le imposte sulla casa, il pagamento del canone di locazione e la proroga dei termini previsti per contestare determinate sanzioni.
Leggi tutto
Operate anche in Sicilia
Se per la cessione del credito la banca richiede oltre ai documenti…il tempo….per avere il permesso di costruire il comune vuole la fattura della parcella del tecnico,o acconto sulla parcella, quietanzata quindi pagata.Questi soldi non escono dal conto dedicato al superbonus e quindi non verranno recuperati