Bonus facciate: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo alle istanze di interpello n. 179 e 182 (sotto allegate) fornisce importanti chiarimenti sul bonus facciate. Con la prima risposta precisa che l’agevolazione del 90% per chi esegue opere di recupero o restauro delle facciate spetta anche agli enti pubblici. Con la seconda invece precisa che, ai fini del bonus facciate, spettante per gli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B come da decreto ministeriale n. 1444/1968, occorre che l’assimilazione alle zone suddette, nei Comuni privi di strumenti urbanistici, risulti da una certificazione urbanistica.
Bonus facciate: spetta anche agli enti pubblici
Chiarimenti sul bonus facciate: il primo quesito sul bonus facciate sollevato dall’istante ha a che fare con l’ambito soggettivo della misura. A rivolgersi all’Agenzia delle Entrate infatti è un ente pubblico, che gestisce la sanità per tre diverse province e che opera anche come responsabile degli interventi di riqualificazione energetica e non nelle strutture di proprietà e appartenenti al patrimonio pubblico. Interventi che comprendono anche il restauro e il recupero delle facciate esterne degli edifici. Chiede quindi se anche gli enti pubblici possono beneficiare della detrazione del 90% delle spese sostenute indipendentemente dalla tipologia di edificio, residenziale e non.
L’Agenzia, dopo aver precisato che il bonus spetta nella misura del 90% “delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444” e che è ripartito in 10 quote annuali di pari importo, rinvia al contenuto della circolare n. 2E/2020 la quale chiarisce che “sotto il profilo soggettivo la detrazione in esame riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto.”
Rientrano pertanto nell’ambito applicativo della norma anche gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. L’Azienda richiedente quindi, nel rispetto di tutte le condizioni previste per beneficiare del bonus facciate, rientra tra i soggetti destinatari della misura.
Bonus facciate: spetta se l’assimilazione alle zone A e B risulta da certificazione urbanistica
Il secondo quesito viene posto per sapere se del bonus facciate è un beneficio applicabile anche agli immobili siti nei Comuni privi di strumenti urbanistici. Secondo l’istante è infatti sufficiente, per la dichiarazione delle caratteristiche dell’immobile di cui ai punti A e B del decreto n. 1444/1968, l’attestazione di un architetto o di un ingegnere regolarmente iscritti ai rispettivi Ordini professionali.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver illustrato la normativa di settore, sulla “possibilità di beneficiare della detrazione in esame nel caso di interventi effettuati su edifici ubicati in Comuni privi di strumenti urbanistici, ma ricadenti in territori aventi caratteristiche tali da rientrare nelle predette zone A o B individuate dal citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968” fa presente che in base alla circolare n. 2/E del 2020 “la detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alla predette zone A o B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (…) e che l’assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento alle predette zone A o B deve risultare, ai fini del bonus facciate, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.”
Ne consegue che, ai fini del bonus facciate, l’assimilazione alle zone A e B della zona in cui si trova l’immobile su cui si deve intervenire, non può essere attesta da un professionista, occorrendo una certificazione urbanistica che attesti l’equivalenza richiesta.
Leggi l’Interpello Agenzia Entrate n. 182-2020
Leggi l’Interpello Agenzia Entrate n.179 -2020 (1)
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