Bonus affitti al via
Il Decreto Rilancio n. 34/2020 ha previsto il bonus affitti per dare una mano alle imprese colpite dal fermo delle attività provocato dal Covid19. L’Agenzia delle Entrate, per dare attuazione concreta alla misura, ha emanato due provvedimenti:
- la circolare n. 14/E (sotto allegata) in cui fornisce indicazioni di dettaglio sulla misura;
- la risoluzione n. 32/E (sotto allegata) che istituisce il codice Tributo.
Vediamo in breve il riepilogo degli aspetti più importanti della misura contenuto nella circolare per comprendere meglio il bonus affitti.
Definizione di bonus affitti
Il bonus affitti è un’agevolazione fiscale prevista dall’art. 28 del Decreto Rilancio n. 34/2020 per sostenere le imprese che hanno subito inevitabili contraccolpi economici a causa del Covid 19.
La misura consiste in un credito d’imposta, che viene rapportato al valore dei canoni di locazione, di leasing e alle somme pagate per beneficiare della concessione di immobili ad uso non abitativo ed è riconosciuta in virtù dell’utilizzo dell’immobile, senza che rilevi la categoria catastale del bene.
Destinatari del bonus affitti
Possono beneficiare del bonus affitti i titolari di impresa e chi esercita un’arte o una professione a condizione che i ricavi o i compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto Rilancio non superino i 5 milioni di euro.
Il bonus è destinato anche agli alberghi, agli agriturismi e agli enti non commerciali (compresi quelli del terzo settore) e agli enti religiosi civilmente riconosciuti. A questi soggetti il bonus è accordato a prescindere dall’importo dei compensi o dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto Rilancio.
La circolare fornisce indicazioni di dettaglio:
- sui destinatari (tra cui figurano gli imprenditori individuali, le snc e le sas, alcuni tipi di enti, società, associazioni e persone fisiche che esercitano arti e professioni come lavoratori autonomi);
- sui regimi fiscali degli stessi (compreso il forfettario e coloro che, in relazione all’attività agricola esercitata in forma imprenditoriale determinano il reddito su base catastale o di impresa);
- sulle modalità con cui si determinano compensi e ricavi.
Esclusi dalla misura coloro che non svolgono attività turistica, alberghiera o di lavoro autonomo in modo abituale.
Contratti e attività che beneficiano del credito d’imposta
Il bonus affitti è accordato in misura percentuale sull’importo dei canoni di locazione, leasing (operativo), sulla somma dovuta per la concessione ad uso non abitativo di immobili e per i canoni dovuti per servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda che comprendono perlomeno un immobile non adibito ad abitazione in cui deve essere svolta attività di tipo industriale, agricola, commerciale, artigianale e di interesse turistico o esercizio professionale e abituale di lavoro autonomo.
Perdite di fatturato necessarie per accedere al bonus
Per accedere al bonus affitti è necessario aver subito, nei mesi di marzo aprile e maggio 2020, una perdita pari ad almeno il 50% rispetto al mese corrispondente dell’anno precedente, che deve risultare dalle fatture e dalle certificazioni delle operazioni eseguite a marzo, aprile e maggio 2019. Il controllo sulla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve essere eseguito per ogni mese, nei modi precisati nella circolare. Ne consegue che il credito d’imposta può anche essere concesso solo in relazione ad uno dei tre mesi contemplati.
Le percentuali del credito di imposta
Il bonus affitti può essere concesso in base a due diverse aliquote. Quella del 30% riguarda i contratti di affitto d’azienda, quella del 60% invece le locazioni di immobili ad uso non abitativo. Il credito d’imposta viene conformato alla somma versata nel 2020 in riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio.
Attenzione però, perché possono beneficiare del bonus solo coloro che hanno già pagato il canone.
Chi non ha ancora provveduto al pagamento va incontro alla sospensione del bonus, a meno che il conduttore non lo ceda al locatore al posto del corrispettivo dovuto per il canone.
Possibili utilizzi del bonus affitti
Al beneficiario del bonus affitti vengono riconosciute le seguenti opzioni di utilizzo:
- compensazione;
- indicazione nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui ha provveduto a pagare i canoni;
- cessione del credito al locatore o a terzi (es: istituti di credito e intermediari finanziari);
- abbassare le imposte sui redditi.
Incumulabilità con il bonus botteghe e negozi
Il bonus affitti non può essere cumulato con il bonus previsto dal decreto n. 18/2020 per botteghe e negozi, che consiste in un credito di imposta del 60% da calcolarsi sulle spese relative ai canoni di locazione di marzo per immobili di categoria C/1.
Codice Tributo compensazione bonus affitti
La risoluzione n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate rende noto infine ai contribuenti il codice tributo istituito per consentire l’utilizzo in compensazione del bonus affitti, che va inserito nel modulo F24 da inoltrare telematicamente: “6920” “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
SCARICA LA CIRCOLARE 14/E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
SCARICA LA RISOLUZIONE 32/E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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Nel 2020 sono diversi i soggetti che possono beneficiare delle detrazioni relative ai canoni di locazione. Giovani, lavoratori e studenti fuori sede, famiglie in difficoltà, sono solo alcuni dei destinatari di questa agevolazione fiscale. In tempi di emergenza Covid-19, il decreto Cura Italia ha previsto inoltre un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo per coloro che svolgono attività d’impresa all’interno di botteghe e negozi di categoria catastale C/1.
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