Ecobonus e Sismabonus: rafforzati nel decreto rilancio
Il decreto rilancio in Gazzetta dal 19 maggio 2020, all’art. 119 contempla delle novità in materia di Ecobonus e Sismabonus. La detrazione, che sale al 110%, spetta a coloro che, dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, sostengono spese per rendere gli immobili più efficienti dal punto di vista energetico e più sicuri contro il rischio sismico.
Il contribuente può optare per la cessione del credito o lo sconto corrispondente all’importo della detrazione, ma per farlo deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi ai documenti che attestano la presenza dei presupposti che danno diritto al beneficio fiscale.
Destinatari della detrazione
Ecobonus e sismabonus sono previsti in favore dei seguenti soggetti:
– condomini;
– persone fisiche solo su edifici adibiti ad abitazione principale e al di fuori di attività di impresa;
– Istituti Autonomi Case Popolari;
– Cooperative di abitazione a proprietà indivisa si interventi realizzati su edifici assegnati ai soci.
I lavori che danno diritto all’Ecobonus al 110%
Il Decreto Rilancio prevede un rafforzamento dell’Ecobonus, stabilendo una detrazione pari al 110% per le spese documentate sostenute dal contribuente dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da suddividere in 5 quote annuali dello stesso importo, nelle ipotesi che si vanno a illustrare.
Interventi di efficientamento energetico
- Opere d’isolamento termico, con materiali rispettosi dei criteri ambientali fissati dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio del 6/11/2017, delle superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio, che incidono in una misura superiore al 25% sulla superficie disperdente lorda del fabbricato. La detrazione è calcolata su una spesa massima di 60.000 euro moltiplicata per il numero delle unità interessate dai lavori che compongono l’edificio.
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per sostituire gli impianti invernali di climatizzazione con impianti centralizzati per riscaldare, raffrescare e fornire acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con i relativi sistemi di accumulo. In dette ipotesi la detrazione è calcolata su una spesa massima di 30.000 euro, da moltiplicare anche in questo caso per il numero delle unità che formano il fabbricato. La detrazione è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica del vecchio impianto.
- Per le stesse opere illustrate nel punto precedente realizzate sugli edifici unifamiliari, la detrazione è anch’essa calcolata su importi non superiori a 30.000 euro e anche in questo caso è prevista per lo smaltimento e la bonifica del vecchio impianto.
L’aliquota del 110% è prevista anche per tutti gli interventi di efficientamento energetico disciplinati dall’art. 14 del decreto legge n. 63/2013 nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente e di quello previsto dall’art 16 ter dello stesso decreto, ovvero l’installazione delle colonnine elettriche per la ricarica delle auto, se eseguiti unitamente a uno dei tre sopra elencati.
Per accedere alla detrazione gli interventi devono assicurare un miglioramento energetico almeno di due classi energetiche e, se questo non è possibile, a quella più alta, da dimostrare con attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato dal tecnico.
La detrazione nella misura del 110% non si applica agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari diversi da quello destinato ad abitazione principale.
Fotovoltaico
Ecobonus del 110% anche per:
– l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, se le spese sono sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 fino al limite massimo di 48.000 euro e in ogni caso nel limite di 2400 euro a KW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico, a condizione che le opere siano eseguite unitamente a una alle tre sopra elencate;
– per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, sempre nel limite di spesa di 48.000 euro e comunque di 1000 euro per KW di capacità di accumulo.
Detrazione che, in questi ultimi due casi, è subordinata alla cessione a favore del GSE dell’energia non auto – consumata e non è cumulabile con altri incentivi o agevolazioni.
I lavori che danno diritto al Sismabonus al 110%
Sale al 110% anche il sismabonus per l’adozione di misure antisismiche, con riferimento particolare alle opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali, da cui derivi la riduzione del rischio sismico a una classe inferiore, anche se realizzate sulle parti comuni degli edifici condominiali o negli enti comunali ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Detrazione che spetta anche in caso di acquisto di case antisismiche secondo quanto previsto dall’art 16 septies decreto legge n. 63/2013.
Se il credito viene ceduto a un’impresa di assicurazione e si stipula contemporaneamente una polizza assicurativa che copre proprio gli eventi calamitosi, la detrazione prevista dall’art. 14, co. 1, lett. f) TU imposte sui redditi è fissata nella misura del 90%.
Da queste regole sono esclusi gli edifici situati nella zona sismica 4 come da DPCM n. 3274/2003.
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La misura principale prevista dal decreto rilancio n. 34/2020 per la casa riguarda il rafforzamento dell’ecobonus e del sismabonus nella percentuale del 110% per il compimento di opere di efficientamento energetico e di messa in sicurezza contro il rischio sismico. Le altre invece riguardano le imposte sulla casa, il pagamento del canone di locazione e la proroga dei termini previsti per contestare determinate sanzioni.
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