Bonus affitto 2020: cos’è e come funziona
Il bonus affitti 2020, secondo l’art. 28 del Decreto Rilancio n. 34/2020, consiste in un credito d’imposta destinato a coloro che hanno la disponibilità di un immobile in virtù di un contratto di locazione o leasing in cui svolgono attività lavorativa. La misura è prevista nella percentuale del 60% e del 30% in presenza di requisiti specifici, solo per determinati soggetti.
Beneficiari, misure e condizioni del bonus
Il bonus affitti è un credito d’imposta previsto nella misura del 60% del canone mensile di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, in favore di coloro che esercitano un’attività di tipo industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o svolgono in modo abituale e professionale un’attività di lavoro autonomo.
Il bonus è riconosciuto a coloro che hanno conseguito compensi o ricavi non superiori ai 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.
Il bonus affitti è previsto nella misura del 60% anche per gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti, relativamente ai canoni di locazione o leasing pagati per la disponibilità di immobili in cui svolgono la loro attività istituzionale.
Bonus che scende al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo, destinato ad attività industriale, agricola, artigianale, commerciale, turistica o di lavoro autonomo svolto in forma professionale e abituale.
Per andare incontro alle particolari difficoltà economiche in cui versano e in cui verseranno ancora per diversi mesi gli operatori del turismo, il decreto prevede che per le strutture alberghiere il bonus del 30% o del 60% è concesso indipendentemente dal volume di affari del periodo d’imposta precedente.
Funzionamento del bonus
Il bonus affitti è commisurato all’importo dei canoni versati nel periodo d’imposta 2020 nei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture turistiche che svolgono solo attività stagionale a quelli dei mesi di aprile, maggio e giungo. Il credito d’imposta però è subordinato alla dimostrazione di aver subito una perdita di fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento nella misura minima del 50% rispetto al fatturato dello stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Opzioni per il contribuente
Il bonus affitti 2020 si può utilizzare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si dichiarano le spese sostenute o portarlo in compensazione dopo aver pagato i canoni.
Casi di irrilevanza del bonus affitti 2020
Il credito d’imposta in ogni caso non è un elemento che concorre alla formazione del reddito che deve essere assoggettato alle imposte sui redditi o al valore della produzione su cui grava l’imposta regionale sulle attività produttive.
Il bonus affitti inoltre non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109 co. 5 (spese e componenti negativi diversi dagli interessi passivi rilevanti ai fini della determinazione reddito d’impresa) del TU sulle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917/1986.
Divieto di cumulo
Per evitare duplicazioni di benefici in favore degli stessi soggetti, il bonus affitti non può essere cumulato con il credito d’imposta previsto dall’art. 65 del Decreto Cura Italia per botteghe e negozi e in riferimento alle stesse spese.
Applicabilità nei limiti europei
Il bonus affitti 2020 infine, così come previsto dal Decreto Rilancio, è applicabile nei limiti e alle condizioni previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid 19.”
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Mi sembra giusto. Io sono da sola, non lavoro e ho un regolare contratto d’affitto di euro. Nessun aiuto????