Domicilio fiscale: cosa significa
Quando si parla di domicilio fiscale si fa riferimento a un concetto natura tributaria. Tale espressione, infatti, indica quel luogo fisico che consente al fisco di identificare un soggetto nella sua qualità di “contribuente” per il pagamento di imposte e ad altri fini fiscali.
Domicilio fiscale, come funziona
In sostanza, il domicilio fiscale è l’indirizzo presso il quale l’Agenzia delle Entrate effettua le comunicazioni e notifica gli atti al contribuente. Tale indirizzo, che non coincide necessariamente con quello di residenza, consente altresì al Fisco di incardinare la competenza territoriale dei propri uffici nei confronti del contribuente nell’area geografica di riferimento.
Il domicilio fiscale verrà dunque in rilievo qualora le Entrate debbano effettuare controlli, inoltrare accertamenti fiscali ed effettuare le notifiche previste dalla legge a fini tributari (comunicazioni, cartelle di pagamento, atto amministrativi e giudiziali, ecc.). Sempre il domicilio fiscale, inoltre, consente di determinare la competenza territoriale degli uffici giudiziari in relazione alla commissione di illeciti di natura tributaria.
In parole povere, il domicilio dal punto di vista fiscale localizza la sede principale degli interessi economici di un soggetto. Il concetto non va confuso con quello di “residenza fiscale”, che serve per individuare quali sono i soggetti tenuti a pagare le tasse in Italia.
La domiciliazione fiscale è rilevante sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche.
Domicilio fiscale persone fisiche
L’articolo 58 del d.P.R. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) individua il domicilio fiscale delle persone fisiche residenti in Italia presso il Comune nella cui anagrafe queste sono iscritte.
I non residenti in Italia, invece, hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
Domicilio fiscale società e altre persone giuridiche
Il domicilio fiscale è un concetto valevole anche per le persone giuridiche (aziende, società, ditte, imprese, ecc.) in quanto rappresenta un riferimento per le questioni tributarie inerenti le stesse.
Per identificare il luogo di domiciliazione fiscale di tali soggetti vengono presi in considerazione una serie di fattori elencati in ordine di priorità e importanza. In primis, si guarda al luogo in cui si trova la sede legale oppure quella amministrativa; in mancanza, si considera il luogo in cui la società ha una sede secondaria oppure, in alternativa, il luogo dove viene svolta l’attività in modo prevalente.
Domicilio fiscale: differenza con residenza e domicilio
Il concetto di domicilio fiscale si distingue e non necessariamente coincide con quelli di residenza anagrafica, nonché da quelli di semplice domicilio o dimora, poiché assume uno specifico valore a fini fiscali.
Il codice civile chiarisce che il domicilio di una persona è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, mentre la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il domicilio fiscale, invece, è regolato dal d.P.R. 600/1973.
Già i concetti civilistici di domicilio e residenza non necessariamente coincidono, potendo una persona avere dimora abituale in una città e aver fissato la residenza in un’altra. Lo stesso vale per il domicilio fiscale: questo indirizzo molto spesso coincide con quello di domicilio anagrafico, ovvero il luogo in cui un soggetto ha la propria abitazione (o sede, per le persone giuridiche), ma un soggetto potrà anche avere domicilio fiscale in un luogo e avere, invece, la residenza altrove, anche all’estero.
Al Fisco, infatti, è attribuito anche il compito di effettuare accertamenti in tal senso (ad esempio analizzando le movimentazione bancarie, i possedimenti, ecc.) e verificare dove il soggetto abbia effettivamente fissato il proprio domicilio fiscale e dove vadano pagate imposte e tasse.
Domicilio fiscale residenti all’estero
Si ritiene che l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) non escluda automaticamente la residenza fiscale in Italia. Il soggetto, dunque, si dovrà considerare ancora fiscalmente residente in Italia se nonostante la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e la conseguente iscrizione all’AIRE, abbia ancora il proprio domicilio nel territorio dello Stato, ovvero la “sede principale degli affari e degli interessi economici”
La volontà individuale, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, deve infatti contemperarsi con le esigenze di tutela dell’affidamento dei terzi: pertanto, il centro principale degli interessi del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (cfr. Cassazione Civile, sent. n. 5385/2012). A tal fine, ciò che conta non è la presenza continuativa in un luogo, quanto la volontà di rimanervi e ritornarvi appena possibile (cfr. Cassazione Civile, sent. n. 961/2015).
Ancora, ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, i cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.
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