Affitti brevi: come comunicare i dati alla Questura
I locatori che stipulano contratti di affitti brevi, previsti e disciplinati dall’art 4 del dl n. 50/2017, sono assoggettati all’obbligo di comunicare alla Questura, i dati anagrafici e gli estremi dei documenti identificati dei soggetti ospitati.
Nel rispetto di quanto sancito dal decreto sicurezza emanato dal Governo, l’invio dei dati deve avvenire entro le 24 ore dall’arrivo. Detta comunicazione deve avvenire tramite il portale della Polizia di Stato “Alloggiatiweb”, anche se in caso di malfunzionamento è possibile provvedere a tale adempimento a mezzo fax o tramite Posta elettronica certificata. Un sistema complesso che sta generando non pochi problemi ai locatori, tanto che si dubita della legittimità di questo obbligo previsto inizialmente solo per le strutture ricettive e che, se non adempiuto, comporta l’applicazione dell’arresto fino a tre mesi e l’ammenda massima di 206 euro.
Cosa sono gli affitti brevi
Prima di vedere come si effettua la comunicazione dei dati alla Questura in caso di affitti brevi, ricordiamo che questi accordi sono disciplinati dall’art. 4 del del decreto legge n. 50/2017, che li definisce come “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.”
L’obbligo di comunicazione dei dati
Chi stipula contratti di affitti brevi è tenuto, in virtù del decreto n. 53/2019 in materia di ordine e sicurezza pubblica, a effettuare la comunicazione dei dati dei soggetti alloggiati alla Questura.
La norma di riferimento di tale obbligo comunicativo è l’art 109 comma 3 del Testo Unico n. 773/1931 che impone ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte e i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere sono tenuti di comunicare alle questure competenti, entro 24 ore dall’arrivo avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate.
L’estensione ai locatori di affitti brevi, che non sono specificamente compresi tra i soggetti elencati dall’art. 109 TU Pubblica Sicurezza è avvenuta attraverso l’interpretazione autentica di detto articolo fornita dal DL n. 113/2018 “nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.”
Come si comunicano i dati alle Questure
La trasmissione dei dati degli alloggiati presso le strutture sopra indicate, comprese quindi le case concesse in locazione breve, deve essere effettuata attraverso il portale della Polizia di Stato presente al seguente indirizzo https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/.
Per accedere al servizio previsto per eseguire la comunicazione dei dati degli alloggiati, è necessario rivolgersi alla Questura territorialmente competente al rilascio delle credenziali di accesso.
Ottenute le credenziali, i soggetti obbligati all’invio dei dati anagrafici, devono prima di tutto generare il certificato digitale, necessario a fini identificativi, che può essere installato anche su iPhone, iPad e Android. Eseguita questa operazione si può accedere al portale dopo aver inserito username e password.A questo punto è possibile procedere alla registrazione degli ospiti direttamente online o attraverso l’invio di un file, che però è un metodo pensato soprattutto per le strutture alberghiere perché consente l’integrazione con un software gestionale e che quindi non merita un approfondimento in questa sede.
Compilazione schedina e invio online
L’invio online prevede la compilazione di una “Schedina” in cui indicare la data di arrivo, la durata della permanenza, il sesso della persona, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il tipo di documento identificativo, il numero dello stesso e il luogo di rilascio.
Chi ha registrato il soggetto come Capo famiglia o Capo Gruppo premendo il tasto avanti può procedere a inserire le generalità degli altri ospiti. Completato l’inserimento dei dati degli ospiti, premendo il tasto avanti si ottiene il riepilogo. Premendo invio i dati vengono confermati e se l’operazione è stata effettuata correttamente appare la scritta di conferma “Schedine inserite correttamente.”
La trasmissione telematica prevede, a riscontro dell’avvenuta comunicazione, che ciascuna struttura ricettiva scarichi e conservi apposita ricevuta in formato pdf, sottoscritto digitalmente e contenente il numero di schedine trasmesse in una data giornata.
Cosa fare se il sistema d’invio telematico non funziona
In casi di problemi tecnici al sistema web che impediscono la trasmissione dei dati degli alloggiati, come prevede l’art 3 del DM 7 gennaio 2013, è possibile procedere a mezzo fax o tramite posta elettronica alla Questura territorialmente competente.
Come per l’invio telematico, a riscontro dell’avvenuta comunicazione, la struttura ricettiva deve conservare copia della ricevuta rilasciata dal dispositivo fax che attesti la data, l’orario dell’invio e l’esito dello stesso, mentre per chi provvede a mezzo PEC è tenuto a conservare copia delle ricevute d’invio e di consegna del messaggio, attestanti la data, l’orario dell’invio e l’esito dell’invio del messaggio e della consegna al destinatario.
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