Bonus facciate: le istruzioni per usufruirne
Il 14 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le indicazioni necessarie per poter beneficiare della detrazione prevista per gli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti, prevista dall’art. 1, commi 219 – 224 della legge di bilancio 2020.
Cos’è il bonus facciate
Il Bonus facciate è una misura introdotta dalla manovra di bilancio 2020, che consente di detrarre dall’imposta lorda il 90% delle spese sostenute nel 2020 per pulire o tinteggiare le facciate esterne degli immobili, per recuperarli o restaurarli, a condizione che gli stessi siano ubicati nelle zone A e B, così come definite dal decreto ministeriale n. 1444/1968.
Requisiti soggettivi del bonus facciate
La detrazione è riconosciuta ai soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, senza che rilevi la tipologia di reddito di cui risultano titolari. Il bonus si traduce in una detrazione dall’imposta lorda, pertanto non possono beneficiarne i titolari di redditi soggetti a imposta sostitutiva o a tassazione separata, come chi esercita attività d’impresa o professionale in regime forfettario. Possono invece beneficiare del bonus le persone fisiche, comprese quelle che esercitano attività d’impresa o libero professionale, gli enti pubblici e privati non commerciali, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono redditi d’impresa, anche nella forma di società di persone e di capitali.
Titolo di possesso dell’immobile
I soggetti che possono accedere al bonus devono possedere l’immobile in qualità di proprietari o di titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, abitazione, uso e superficie), di contratti di locazione (anche finanziaria) o di comodato regolarmente registrato. La titolarità dei predetti diritti reali o personali di godimento deve essere presente al momento dell’inizio dei lavori o quando si sostengono le spese, se questo avviene in epoca anteriore. L’assenza di un titolo di detenzione risultante da un atto registrato, impedisce di godere della detrazione, anche se in seguito si provvede alla regolarizzazione.
Altri soggetti ammessi al bonus
Possono beneficiare del bonus anche i familiari del titolare dei diritti sull’immobile. Si intendono per tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi di fatto, purché sostengano le spese di pulitura e imbiancatura, siano conviventi e se l’intervento riguarda l’immobile in cui si esplica la coabitazione, anche se diverso da quello destinato ad abitazione principale. Possono beneficiare del bonus infine anche il promissario acquirente, se è stato stipulato un preliminare regolarmente registrato e chi effettua i lavori in proprio, limitatamente all’acquisto dei beni utilizzati.
Interventi rientranti nel bonus facciate
Il bonus facciate è riconosciuto solo per interventi di recupero o restauro della “facciata esterna” su edifici esistenti o parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, purché collocati nelle zone A e B (così come definite dal decreto ministeriale n. 1444/1968) o assimilate a queste dai regolamenti edilizi comunali o dalle norme regionali e risultanti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Il bonus è riconosciuto se si effettuano i seguenti interventi:
– opere di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
– lavori sulle strutture opache della facciata che incidono dal punto di vista termico o che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
– attività di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
Le opere che incidono dal punto di vista termico devono soddisfare requisiti specifici indicati nella circolare 2/E dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2020, che rinvia alla normativa di settore.
Adempimenti soggetti Irpef non titolari di reddito d’impresa
I soggetti che non sono titolari di un reddito d’impresa, per beneficiare del bonus devono:
– pagare le spese con bonifico bancario o postale da cui deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA e il codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
– indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo;
– comunicare la data di inizio dei lavori alla ASL territorialmente competente, con raccomandata,
se la comunicazione è obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
– conservare ed esibire, su richiesta, le fatture che provano le spese sostenute per gli interventi e la
ricevuta del bonifico di pagamento;
– conservare ed esibire, su richiesta, le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione per i lavori da realizzare o una dichiarazione sostitutiva, se la normativa edilizia non prevede alcun titolo abilitativo;
– conservare ed esibire, su richiesta, per gli immobili non censiti, copia della domanda di accatastamento;
– conservare ed esibire, su richiesta, le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili dovuti;
– conservare ed esibire, su richiesta, copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali e la relativa tabella millesimale ai fini della ripartizione delle spese;
– in caso di opere effettuate dal detentore dell’immobile diverso dai familiari, la dichiarazione di consenso del possessore ai lavori.
Per gli interventi che incidono dal punto di vista termico servono anche:
– la certificazione della rispondenza dei lavori a quanto previsto dalla legge da parte di un tecnico abilitato;
– l’attestazione di prestazione energetica.
Entro 90 giorni occorre inviare all’Enea tutte le informazioni indicate dalla circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020. Regole particolari sono previste per i titolari dei redditi d’impresa e quando gli interventi vengono realizzati su parti comuni del condominio.
Detrazione: misura e cumulabilità
La detrazione viene riconosciuta nella misura del 90% delle spese sostenute per la realizzazione delle opere per le quali è previsto il bonus, senza un limite di massimo di spesa e di importo detraibile. La detrazione vale sia ai fini Irpef che Ire e la sua imputazione varia a seconda che il richiedente sia una persona fisica, un’impresa individuale, un ente o una società.
La detrazione, una volta riconosciuta, deve essere distribuita in 10 quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e in quelli a seguire, senza possibilità portare la somma che non trova capienza nell’imposta lorda di un anno, in diminuzione di quella lorda dei periodi successivi e senza la facoltà di chiederne il rimborso.
Il bonus facciate è cumulabile con i bonus previsti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di recupero del patrimonio edilizio. Le opere realizzate sulle facciate però possono rientrare astrattamente anche in quelli di riqualificazione energetica dell’involucro o di recupero del patrimonio edilizio.
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