Autoconsumo collettivo
Di autoconsumo collettivo parla la Direttiva RED II 2018/2001 che promuove l’uso e l’autoconsumo dell’energia da fonti rinnovabili, un modo per produrre, risparmiare sulla bolletta e fare del bene all’ambiente. Il Milleproroghe, in anticipo rispetto alla Direttiva, prevede l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche, ma pone tutta un serie di condizioni particolari anche per evitare che questa possibilità non venga percepita come un modo per fare “affari”.
Cosa si intende per autoconsumo collettivo
L’autoconsumo collettivo consente a un gruppo di cittadini o agli abitanti di un complesso condominiale di poter creare “comunità energetiche” al fine di consumare, immagazzinare e vendere l’energia elettrica prodotta attraverso l’impiego di fonti rinnovabili. Un modo tutto nuovo per consumare meno energia e risparmiare sui costi della bolletta.
Direttiva 2018/2001 e autoconsumo collettivo
A parlare in dettaglio di autoconsumo collettivo è la Direttiva UE 2018/2001, che promuove l’uso dell’energia da fonti rinnovabili. La Direttiva, nel suo considerando n. 66, fa presente infatti che: “Con la crescente incidenza dell’autoconsumo di energia rinnovabile, è necessario introdurre la definizione di autoconsumatori di energia rinnovabile e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.” Termini che devono consentire a ogni Stato membro della Comunità Europea di distinguere gli autoconsumatori singoli da quelli che agiscono collettivamente, se la differenziazione è proporzionata e giustificata.
Milleproroghe e autoconsumo collettivo: condizioni
L’autoconsumo collettivo è destinato a concretizzarsi nel breve termine, grazie al Milleproroghe, che mette i primi mattoni per la costruzione delle comunità energetiche rinnovabili. Anticipando quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001 il decreto, che ormai è legge dello Stato, apre la strada a nuove modalità di produzione e consumo, nel rispetto di determinate condizioni:
– i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati solo se le attività non rappresentano l’attività commerciale o professionale principale;
– se si creano comunità energetiche, gli azionisti o i membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, ma la partecipazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;
– l’obiettivo primario dell’associazione non deve essere il profitto, ma la produzione di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, a chi ne fa parte o alle aree in cui agisce;
– tutti i consumatori, anche quelli che fanno parte di famiglie vulnerabili o a basso reddito, che si trovano nel perimetro di reti elettriche di bassa tensione compresi nella stessa cabina di trasformazione, possono aderire alla comunità energetica.
Condizioni di produzione e condivisione
Sempre il Milleproroghe 2020 prevede regole particolari per le comunità energetiche e gli autoconsumatori collettivi anche in fase di produzione e condivisione:
– i soggetti possono produrre energia per il proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, in esercizio dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe 2020 ed entro i sessanta giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento che recepisce la direttiva (UE) 2018/2001;
– i soggetti devono condividere l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione già esistente;
– l’energia condivisa è pari al minimo, in ogni periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e quella prelevata dal complesso dei clienti finali associati;
– l’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, anche tramite sistemi di accumulo realizzati nel perimetro definito o presso gli edifici o gli immobili condominiali;
– nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo e di immissione degli impianti sono situati su reti elettriche di bassa tensione comprese nella medesima cabina di trasformazione;
– gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente devono trovarsi nello stesso immobile o condominio.
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