Residenza temporanea: cosa comporta
La popolazione residente nel Comune è costituita da quelle persone che ivi hanno la propria dimora abituale. Tuttavia, capita spesso e per i più disparati motivi (es. studio, lavoro, assistenza di familiari, ecc.) che un soggetto si sposti sul territorio italiano dal proprio Comune per un tempo non eccessivamente lungo da determinare un cambio di residenza vero e proprio, ad esempio per alcuni mesi.
Una circostanza che non è consigliabile far passare inosservata: da un lato, infatti, i Comuni hanno esigenza di monitorare la popolazione presente sul territorio e, dall’altro, i cittadini necessitano di accedere a una serie di servizi nel territorio in cui hanno la residenza temporanea, nonché scongiurare eventuali cancellazioni dall’Anagrafe del Comune di effettiva residenza.
Per questo, in ogni Comune è tenuto un apposito Registro che indica la popolazione temporanea, ovvero quelle persone che non hanno ancora deciso di stabilirsi definitivamente nel Comune, ma vi hanno fissato temporaneamente il domicilio.
La popolazione temporanea
Nel dettaglio, la popolazione temporanea è costituita dalle persone, cittadini italiani o stranieri, che dimorano nel Comune da non meno di quattro mesi ma che, per qualsiasi motivo, non vi abbiano fissato la residenza o non sia in condizione di stabilirvela.
L’istituto anagrafico dello schedario della popolazione temporanea è disciplinato sia dalla Legge Anagrafica n. 1228/1954 che dal Regolamento Anagrafico n. 223/1989. Il suo obiettivo è quello di consentire all’amministrazione di gestire l’anagrafe dei residenti, monitorando in particolare coloro che si trovano in posizioni particolari per le quali non è richiesta l’iscrizione anagrafica.
Si pensi, ad esempio, alle persone che dimorano in altri Comuni solo temporaneamente, come quelle che devono esercitarvi occupazioni stagionali o vi risiedono per cause di durata limitata, come potrebbero essere quelle di studio.
L’iscrizione al Registro della popolazione temporanea consente, in tali casi, di segnalare la propria situazione al Comune in cui è stato fissato temporaneamente il proprio domicilio, evitando così il rischio che, nel periodo di assenza, il Comune di effettiva residenza proceda a cancellare dai propri elenchi il cittadino.
Iscrizione al Registro
L’iscrizione nel Registro è normalmente effettuata a domanda dell’interessato, ma è possibile procedervi d’ufficio laddove l’ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi. L’iscrizione è concessa dopo i necessari e opportuni accertamenti e può essere richiesta anche per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare.
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche, che dovranno essere richieste al Comune di effettiva residenza. Tuttavia, rimane comunque la possibilità di richiedere un’attestazione riguardante l’effettiva iscrizione tra i residenti temporanei, senza che da ciò derivi alcun diritto assimilabile con la residenza. Allo stesso interessato è consentita la possibilità di autocertificare la propria residenza temporanea.
Revisione dello schedario
Periodicamente, almeno una volta l’anno, verrà effettuata la revisione dello schedario della popolazione temporanea. L’obiettivo è quello di espungere dall’elenco le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel Comune qualora sia intervenuto il loro allontanamento o decesso oppure qualora costoro abbiano deciso di stabilirvi la dimora abituale.
Quando la permanenza supera i 12 mesi, infatti, il cittadino non potrà più essere più considerato temporaneo e dunque dovrà richiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario dovrà essere comunicata all’ufficiale di anagrafe dell’eventuale Comune di residenza.
Residenza temporanea e congedo straordinario
La residenza temporanea viene spesso in rilievo quando si discute di congedo per l’assistenza a portatori di handicap per gravi e documentati motivi familiari, beneficio che il d.lgs. n. 151/2001 riconosce ai lavoratori dipendenti che devono assistere familiari con disabilità grave.
Per fruire del periodo di congedo, continuativo o frazionato, fino a due anni di assenza dal lavoro indennizzata, è necessario il requisito della convivenza presso il luogo in cui l’assistito ha la dimora abituale. All’uopo si ritiene ritenuto sufficiente anche risiedere nel medesimo stabile, stesso numero civico, anche se non nello stesso appartamento.
Il dipendente non potrà, dunque, accedere al beneficio se emerge, in sede di verifica, una discrepanza tra residenza effettiva e quella dichiarata o, in alternativa, l’assenza dell’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
Le circolari
Sono diverse le Circolari che hanno dato rilievo all’iscrizione nel registro della popolazione temporanea qualora il residente in altro Comune (diverso da quello in cui ha residenza) si trovi a dover assistere un familiare disabile per un periodo superiore a 4 mesi, ma inferiore all’anno.
Il Dipartimento della funzione pubblica (Circolare n. 1/2012) ha precisato che il requisito della convivenza può ritenersi soddisfatto anche qualora sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 del d.P.R. n.223/1989
Anche l’INPS (cfr. circolare n. 159/2013) ha specificato che il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte del richiedente in base ai dati forniti della eventuale dimora dimora temporanea ex art. 32 d.P.R. 223/1989, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente.
Pertanto, se un familiare necessita di fruire del congedo straordinario, dovrà presentare la richiesta di dimora temporanea prima di quella di congedo affinché sia possibile verificare la sussistenza dell’indispensabile requisito della convivenza.
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