Il condominio è luogo di lavoro (ai fini della sicurezza)
In Condominio si trovano spesso a operare dei soggetti che, a vario titolo, svolgono un’attività lavorativa subordinata. Basti pensare al portiere, al giardiniere, al personale addetto alla pulizia o alla manutenzione e così via (esclusi coloro che prestano la loro attività con contratto di lavoro autonomo).
Pertanto, poiché vi sono dei lavoratori che svolgono la propria attività, il Condominio può configurarsi come un luogo di lavoro nella misura in cui si ritiene assimilabile a un’azienda o a unità produttiva ai sensi delle definizioni fornite dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL).
Testo unico salute e sicurezza luoghi di lavoro
Tale provvedimento descrive l’azienda come il “complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato”, mentre si ritiene unità produttiva lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
Appare evidente come tali nozioni possano applicarsi anche al Condomini. La parificazione tra Condominio e luogo di lavoro, dunque, rende necessario garantire il rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, e dunque dal summenzionato Testo Unico (d.lgs. n. 81/2008).
Il punto della Cassazione
A fornire chiarimenti in ordine alla nozione di luogo di lavoro, per quanto riguarda i Condomini e ai fini della sicurezza, ci ha pensato in diverse occasioni la Corte di Cassazione.
La giurisprudenza precisa come, ex art. 62 del d.lgs. n. 81/2008, assumano tale qualifica “i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
Per i giudici di legittimità si tratta, però, di una nozione restrittiva destinata a trovare applicazione soltanto in relazione alle disposizioni contenute nel Titolo II del predetto decreto predetto d.lgs. n. 81 (cfr. Cass. n. 45808 /2017).
Quando il condominio è luogo di lavoro
Ai fini dell’applicazione di tale norma generale, ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di “luogo di lavoro”, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro oppure che esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
Nella nozione può dunque rientrarvi ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa (cfr. Cass. n. 45316/2019).
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37 TUSL. Al lavoratori dovranno, dunque, essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Amministratore “datore di lavoro”
Se anche il Condominio, ai fini della sicurezza, può considerarsi un luogo di lavoro, l’amministratore pro tempore assumerà le vesti del “datore di lavoro” e sarà dunque responsabile della sicurezza e del rispetto delle disposizioni dettate dal TUSL. Lo ha precisato il Ministero del Lavoro nella Circolare n. 28/1997.
Non sempre, tuttavia, è obbligatorio nominare un amministratore, in quanto il codice civile prevede che l’assemblea debba provvedervi qualora i condomini siano più di otto. In assenza di amministratore, dunque, saranno gli stessi proprietari a conferire a un soggetto, interno oppure esterno alla compagine condominiale, le responsabilità previste dal TUSL a carico del datore di lavoro.
Tuttavia, è consigliabile affidarsi a amministratore professionista, posto che il “datore di lavoro” si identifica in un soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, avrà la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, esercitando gli opportuni poteri decisionali e di spesa.
Amministratore committente
Invece, qualora l’amministratore provveda all’affidamento di lavori nei confronti di terzi, egli assumerà la posizione di committente, a meno che non venga incaricato altro soggetto, e sarò dunque tenuto a osservare le previsioni di cui all’art. 26 del d.lgs. 81/2008.
La giurisprudenza (cfr. Cass. n. 42347/2013) con riferimento alla figura del committente ricoperta da un amministratore di condominio, ha espressamente riconosciuto la sua responsabilità in caso di inosservanza degli specifici obblighi positivi di verifica, informazione e cooperazione.
Tuttavia, si ritiene che tale responsabilità non sia di automatica applicazione e che debbano necessariamente considerarsi una serie di circostanze, compreso il fatto che l’appalto di lavori viene deciso e assegnato mediante delibera dell’assemblea condominiale alla quale l’amministratore, ad essa vincolato, è tenuto a dare concreta attuazione.
In sostanza, per l’affermazione di responsabilità, non si potrà prescindere dal ruolo effettivamente svolto dall’amministratore nella stipulazione del contratto e nella sua successiva attuazione, considerando anche l’ambito di autonomia di azione di cui egli eventualmente disponeva e di poteri decisionali concretamente attribuiti.
Ancora, non potendosi esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, si dovrà verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione del lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.
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