Decreto sblocca cantieri: la guida
0Il Codice dei contratti pubblici, testo che regola la materia degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, e dei relativi contratti pubblici è un prevedimento che negli anni è stato spesso oggetto di interventi e rimaneggiamenti. L’attuale versione, di cui al d.lgs. n. 50/2016, ha abrogato la precedente versione del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) ed è stata aggiornata a sua volta. Tra gli interventi più rilevanti emerge sicuramente il recente Decreto Legge n. 32/2019, noto come “Decreto Sblocca Cantieri”.
Cos’è lo “Sblocca Cantieri”
Il provvedimento, frutto di legislazione d’urgenza, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 55/2019 (pubblicata in G.U. n. 140 del 17 giugno 2019) rendendo di fatto operativi molti interventi sul Codice dei contratti pubblici destinati a rilanciare il settore dei contratti pubblici, ad accelerare gli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Il corposo Capo I reca norme in materia di contratti pubblici che si sostanziano in molteplici interventi sul Codice appalti. Il Capo II e il Capo III, rispettivamente, recano disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’area Etnea e disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia nel 2017.
I tre regimi applicativi
Il testo, notevolmente innovato in sede di conversione, ha determinato tre regimi applicativi. I bandi pubblicati prima del 19 aprile 2019, data di entrata in vigore del D.L. 32/2019, hanno dovuto rispettare il d.lgs. n. 50/2016, mentre quelli pubblicati dal 19 aprile, ma prima del 17 giugno, hanno dovuto rispettare il d.Lgs. n. 50/2016, come modificato dallo Sblocca Cantieri.
Invece, per i bandi pubblicati dal 18 giugno in poi è sorto l’obbligo di rispettare la nuova disciplina recante Codice dei Contratti Pubblici come modificato dalla legge di conversione dello Sblocca Cantieri (L. n. 55/2019). Ecco alcune delle novità più rilevanti.
Reintroduzione regolamento unico
Vengono mandate in soffitta gran parte le Linee Guida c.d. non vincolanti dell’ANAC e di quel sistema di “soft law” per attuare il Codice appalti. Tali norme resteranno in vigore sino al ritorno del Regolamento unico di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti pubblici.
Contratti sotto soglia
Particolarmente importanti sono le novità recate all’art. 36 del Codice Appalti che disciplina i contratti sottosoglia e le relative classi di importo per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, si procede con l’affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi ove esistenti per i lavori, e, per i servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro si provvederà tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
Infine, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 Codice Appalti, si procederà mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60 del Codice Appalti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.
Modifiche appalto e subappalto
Innovando la materia dell’affidamento dei lavori, è prevista la reintroduzione dell’appalto integrato. In via sperimentale, per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020 e messi a gara per l’affidamento dei lavori entro i successivi 12 mesi, non troverà applicazione il divieto di “appalto integrato” (salvo alcune eccezioni), ovvero il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, è sospeso l’obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di provvedere ad acquisti di lavori, servizi e forniture tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti. Sospeso anche l’obbligo di scelta dei Commissari di gara dall’Albo tenuto dall’ANAC, ma resta fermo quello dell’individuazione dei commissari in base a regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
Modificato anche l’istituto del subappalto: si introducono alcune deroghe, fino al 31 dicembre 2020 di alcune disposizioni di cui all’art. 105 del Codice appalti e si prevede una disciplina transitoria fino a una revisione complessiva del Codice stesso.
Autorizzazioni sismiche
Il decreto ha semplificato le procedure per la richiesta di autorizzazioni sismiche e quelle di presentazione e deposito delle pratiche edilizie. La preventiva autorizzazione per realizzare costruzioni dovrà essere richiesta in base alla rilevanza dell’intervento strutturale e non della classificazione sismica del territorio, dunque non più in relazione al “dove” si va a costruire. A norma del nuovo art. 94-bis del TUE, gli interventi vengono classificati, in sostanza, come “rilevanti per la pubblica incolumità”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”. Apposite linee guida del MIT, d’intesa con la Conferenza Unificata, si occuperanno di rendere la semplificazione pienamente operativa.
Sistemi di videosorveglianza a tutela di minori e anziani
Il decreto ha istituito fondo destinato all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola e presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno. Tali interventi necessitano di un apposito provvedimento attuativo per poter divenire operativi.
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