Bonus facciate: cos’è e come funziona
Il bonus facciate è un’agevolazione fiscale che consiste nella possibilità di detrarre il 90% delle spese documentate sostenute per effettuare opere di pulitura e tinteggiatura delle facciate o interventi in grado di incidere sugli esterni anche dal punto di vista termico. La detrazione prevede la ripartizione in dieci rate di pari importo a partire da quello in cui le opere vengono eseguite.
Il bonus si cumula con gli altri bonus casa in vigore da diversi anni, anche se, come questi, va incontro a limiti e impone al contribuente il rispetto di determinati obblighi.
Vediamoli in dettaglio.
Bonus facciate: la disciplina
Il bonus facciate è un’agevolazione edilizia che la legge di bilancio n. 160/2019 per il triennio 2020-2022 prevede in favore dei contribuenti ai commi 219-223. La misura riconosce una detrazione dall’imposta lorda dovuta del 90% sulle spese documentate sostenute durante il 2020 per chi esegue interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura delle facciate esterne degli edifici situati nelle zone A o B, come definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968, finalizzati al loro recupero o restauro.
=> Bonus facciate: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Le zone comprese
Ai sensi di detto decreto le zone A sono in pratica quelle in cui sono presenti agglomerati urbani di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di questi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, proprio per queste caratteristiche, degli stessi.
Le zone B invece sono quelle edificate in tutto o in parte, diverse dalle precedenti. Devono considerarsi parzialmente edificate le zone in cui gli edifici occupino il 12,5% della superficie fondiaria della zona e in cui la densità territoriale risulta superiore ad 1,5 mc/mq.
Bonus facciate: per quali lavori
Il bonus è riconosciuto anche se si eseguono opere diverse dalla semplice pulitura o tinteggiatura, come interventi di miglioramento termico o che interessino più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’edificio. In questo caso però i lavori devono rispettare i requisiti fissati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e per quanto riguarda la trasmittanza termica quelli stabiliti dalla tabella 2 dell’allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008.
Le regole da rispettare per fruire del bonus facciate
Al bonus facciate si applica, come previsto dal comma 223, il regolamento contenuto nel decreto del Ministro delle finanze n. 41/1998 che contiene le norme di attuazione e procedure di controllo previste dall’art. 1 della legge n. 449/1997 in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
Questa legge prevede in sostanza che chi vuole avvalersi delle detrazioni d’imposta:
- deve rispettare precisi obblighi comunicativi, inviando “al centro di servizio delle imposte dirette e indirette” alcuni documenti e informazioni fondamentali, a mezzo raccomandata, come ad esempio i dati catastali dell’immobile, le fatture e le ricevute relative alla spesa effettivamente sostenuta per i lavori;
- deve operare irrevocabilmente la scelta relativa alla ripartizione in dieci rate annuali, costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui ha sostenuto la spesa;
- è sottoposto a controlli concernenti la detrazione, in quanto le banche presso le quali vengono disposti i bonifici comunicano al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, entro determinati termini temporali, gli elenchi dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti;
- non può essergli riconosciuta se ad esempio non rispetta le disposizioni relative alle modalità di pagamento richieste o realizza opere diverse rispetto a quelle che danno diritto al beneficio.
Cumulabile con altri bonus casa
La detrazione riconosciuta a chi effettua i predetti interventi sulle facciate degli edifici deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e costanti a partire dall’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
Il bonus facciate non pregiudica la possibilità di poter beneficiare delle ulteriori agevolazioni vigenti per quanto riguarda le opere edilizie e di riqualificazione energetica degli edifici. Unica condizione per beneficiare del bonus facciate è che gli interventi vengano eseguiti sulle strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi.
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