Deposito prezzo al notaio
Il deposito del prezzo al notaio è una delle tante misure introdotte negli ultimi anni dal legislatore per tutelare la parte debole del rapporto.
Attraverso il deposito del prezzo al notaio infatti chi compra è tutelato contro eventuali iscrizioni o pesi che potrebbero gravare sull’immobile appena acquistato, nel periodo intercorrente tra la stesura del rogito e la successiva iscrizione nei registri immobiliari. Questa novità, introdotta nel 2017 grazie alla legge annuale per il mercato e la concorrenza, cambia in effetti il quadro tipico del passato e che prevedeva l’immediata consegna delle chiavi al compratore al momento del pagamento del saldo. Grazie al deposito del prezzo al notaio invece, il compratore non è tenuto a versare subito tutto l’importo direttamente nelle mani del venditore. Solo ad avvenuta trascrizione dell’atto di acquisto e perfezionamento contrattuale, il denaro potrà essere riconosciuto al venditore. Come vedremo però affinché si realizzino gli effetti positivi del deposito del prezzo al notaio, anche nei confronti del venditore, è necessaria una richiesta specifica di parte.
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Le ragioni del deposito del prezzo al notaio
Il deposito del prezzo al notaio è una novità introdotto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017. Negli ultimi anni il legislatore è intervento più e più volte a modificare la disciplina della compravendita immobiliare, introducendo misure dedicate soprattutto a tutelare l’acquirente, tra queste il deposito del prezzo al notaio. Ma vediamo di capire meglio in cosa consiste, andando a vedere cosa dicono le disposizioni dedicate della legge n. 124/2017.
Dalla lettura dei commi 142 e 143 dell’art 1 della legge 124/2017 emerge, sinteticamente, la possibilità di depositare presso il notaio il prezzo dell’immobile fino a quando l’atto di compravendita immobiliare non verrà trascritto. Questo per scongiurare il rischio che, tra il rogito e la data della successiva trascrizione, vengano posti sull’immobile appena acquistato pesi o gravami, come l’iscrizione di un’ipoteca, un pignoramento immobiliare o un sequestro.
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La necessaria richiesta di parte
Da precisare però che il deposito del prezzo al notaio non è un istituto obbligatorio, che scatta automaticamente ogni volta che si procede a un acquisto immobiliare. Come prevede il comma 142 della legge n. 124/2017 infatti, il notaio è tenuto a versare su un conto corrente dedicato le somme dovute a titolo di tributi di cui è sostituto o responsabile di imposta, le spese anticipate relative ad atti di repertorio ricevuti o autenticati dallo stesso e soggetti a pubblicità commerciale o immobiliare, ogni altra somma affidatagli e soggetta ad annotazione nel registro delle somme e dei valori, ma soprattutto “l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all’incarico espressamente conferito.”
Occorre quindi una espressa richiesta di almeno una delle parti, che in genere, proprio per la finalità della norma, coincide quasi sempre con il compratore.
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Effetti del deposito del prezzo al notaio
Chiaro quindi che il deposito del prezzo al notaio è un istituto assolutamente sicuro, per tutta una serie di ragioni. Prima di tutto le somme verranno depositate al sicuro in un conto corrente “dedicato ai sensi della legge n. 147/2013” e intestato al notaio.
Le somme una volta depositate non si confondono con il patrimonio del notaio, per cui non entrano a far parte della comunione dei beni con il coniuge, non cadono in successione e non possono essere pignorati da eventuali creditori del pubblico ufficiale. Infine, gli interessi maturati dalle somme sono destinati alle piccole e medie imprese.
Altri vantaggi
Gli effetti positivi del deposito però non si esauriscono qui:
– se si acquista un immobile soggetto a pignoramento o ipoteca si può subordinare il pagamento del saldo all’estinzione delle stesse;
– se sull’immobile un soggetto vanta un diritto di prelazione si può stabilire che il prezzo dell’immobile debba essere corrisposto solo quando tale diritto non può più essere esercitato;
– la casa acquistata è inagibile? In questo caso si può convenire che il prezzo verrà pagato solo dopo che è stata presentata la segnalazione di agibilità;
– se poi la casa è occupata ancora dal venditore, si può stabilire che il prezzo verrà pagato solo quando l’immobile sarà completamente libero;
– infine se il venditore risulta a debito delle spese condominiali, ad esempio, si può chiedere che le somme destinate alle spese suddette vengano anch’esse depositate presso il notaio.
All’inizio abbiamo accennato anche al fatto che il deposito del prezzo al notaio porta benefici anche al venditore, che grazie al fatto che il corrispettivo della compravendita è depositato presso il notaio, ha la garanzia totale del pagamento.
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