Come togliere usufrutto alla casa
L’usufrutto è quel diritto reale di godimento attraverso il quale viene garantito a un soggetto, detto usufruttuario, di godere di un bene di proprietà di un’altra persona, traendone ogni utilità che questo può dare, ma con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. Il proprietario perde molte prerogative sul bene, con cui non ha più un rapporto diretto, e per questo viene definito nudo proprietario.
Costituzione e durata dell’usufrutto
Il codice civile prevede diverse modalità di costituzione dell’usufrutto, tuttavia, quando esso ha ad oggetto un’abitazione, nella maggior parte dei casi sorge per volontà dell’uomo, dunque per decisione del proprietario espressa attraverso un negozio giuridico inter vivos (contratto) o mortis causa (testamento).
Ancora, è possibile anche acquisire l’usufrutto per usucapione, dunque per effetto del possesso continuato e ininterrotto dell’abitazione nel tempo previsto dalla legge
La legge, inoltre, per evitare che la separazione tra nuda proprietà e usufrutto abbia una durata indeterminata, ne stabilisce la temporaneità: l’usufrutto, in pratica, non potrà eccedere la durata della vita dell’usufruttuario oppure il termine eventualmente stabilito nel contratto stesso. Per le persone giuridiche, invece, non potrà superare il trentennio.
Estinzione dell’usufrutto
Il diritto si estingue, in primis, alla scadenza del termine o alla morte dell’usufruttuario. Ma lo stesso codice civile prevede altre cause di estinzione dell’usufrutto, prima della sua naturale scadenza e della morte dell’usufruttuario.
Ad esempio, l’usufrutto può estinguersi per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni, quindi per il mancato esercizio del diritto da parte del titolare entro il tempo indicato dalla legge.
Ancora, l’usufrutto si estingue in caso di consolidazione, che avviene quando si riuniscono in capo alla stessa persona le qualità di usufruttuario e nudo proprietario: ad esempio, ciò avviene quando il proprietario acquista l’usufrutto per atto inter vivos, o qualora sia l’usufruttuario ad acquistare per atto inter vivos o per successione mortis causa (eredità, legato) la nuda proprietà.
L’usufrutto si estingue anche in caso di totale perimento della cosa su cui è costituito che, di fatto, ne preclude qualsiasi altra possibilità di utilizzo. Il diritto, infine, può venire meno qualora sia invalidato il titolo costitutivo (es. nullità, annullamento, rescissione, revoca, riduzione, risoluzione).
Anche il comportamento negligente dell’usufruttario nei confronti del bene è idoneo a comportare la decadenza dal diritto: si pensi al caso in cui questi non rispetti la destinazione del bene, tenti di venderlo, oppure non si occupi della sua manutenzione ordinaria. Il nudo proprietario, in tal caso, potrà ricorrere all’autorità giudiziaria per chiedere la risoluzione del contratto.
I modi per togliere l’usufrutto dalla casa
Il nudo proprietario, dunque, si riappropria dell’interezza del suo diritto alla scadenza del termine previsto dal contratto, oppure alla morte dell’usufruttuario. In alternativa potrà far valere una delle modalità di estinzione alternative, ad esempio eccepire la prescrizione per effetto del non uso.
I due diritti, quello di proprietà e quello di usufrutto, sono tuttavia autonomi e ai rispettivi titolari è concesso disporne.
Se il nudo proprietario vuole togliere l’usufrutto
Il nudo proprietario potrà cedere il suo diritto a terzi, senza chiedere il permesso all’usufruttuario, oppure trasferirlo mortis causa. La cessione, tuttavia, non avrà l’effetto di modificare la durata dell’usufrutto, quindi il nuovo titolare (che acquisterà non la proprietà, ma la nuda proprietà) dovrà rispettare l’impegno assunto dal predecessore.
E se, invece, il nuovo proprietario o il precedente nudo proprietario vuole riottenere il godimento dell’abitazione prima della naturale scadenza del termine o della morte dell’usufruttuario? L’unica alternativa, in una simile eventualità, è quella di “acquistare” il diritto dell’usufruttuario e, in tal caso, il diritto si estinguerà per consolidazione, ovvero per la riunione della qualità di nudo proprietario e usufruttuario in capo alla stessa persona.
Usufrutto: cessione o rinuncia
Anche la cessione dell’usufrutto è possibile, a meno che il contratto non preveda diversamente e quindi nell’atto costitutivo vi sia un esplicito divieto in tal senso. In mancanza di impedimenti, l’usufruttuario potrà cedere, quindi vendere o donare, il proprio diritto a un terzo che dovrà rispettare la durata residua dell’usufrutto stabilita originariamente.
Ovviamente, non essendo proprietario dell’immobile, l’usufruttuario non potrà cedere la casa e neppure il diritto di usufrutto potrà essere oggetto di successione. Il codice civile prevede che i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili debbano farsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
All’usufruttuario si ritiene consentito anche rinunciare al proprio diritto, che avrà ad effetto la perdita del diritto. Di conseguenza, si ristabilisce il capo al nudo proprietario la piena titolarità del diritto. Sarà dunque necessaria una dichiarazione unilaterale recettizia che dovrà essere comunicata al proprietario in quanto effetto ulteriore della stessa è la consolidazione.
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USUFRUTTO CASA: NORME E DIRITTI
Quando si parla di usufrutto si fa riferimento a un diritto reale di godimento grazie al quale si attribuisce a un soggetto, detto “usufruttuario” il diritto di godere di un bene altrui. Tra i beni che possono formare oggetto di usufrutto ben possono rientrare gli immobili, anzi, l’usufrutto riguardante un’abitazione è ipotesi assai frequente.
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Salve e nel caso che l’usufruttuario non volesse rinunciare all’usufrutto ma il suo comportamento è diventato inaccettabile per il proprietario, in che modo il proprietario può togliere l’usufrutto?
Che cosa deve fare di grave l’usufruttuario per perdere l’usufrutto?
Grazie
Buongiorno! Mia madre viveva in casa di proprietà di mio fratello ma con l’usufrutto fino a morte .Ora ho scoperto che mio fratello ha ceduto la casa a sua moglie e mia madre (87 anni) non ha più l’usufrutto . È LEGALE ?