Affitto garage: regole e tasse
Tra le opzioni di affitto più diffuse vi sono quelle che hanno ad oggetto garage e box auto, separati dalle abitazioni. Da un lato, infatti, alcuni potrebbero trovare utile fittare locali che altrimenti resterebbero inutilizzati, traendone così un vantaggio economico, mentre altri potrebbero aver interesse a beneficiare di un posto chiuso in cui custodire automobili e veicoli, soprattutto in località in cui è difficile trovare parcheggio e gli appartamenti ne sono privi.
Qualora non sussista vincolo di pertinenzialità tra il garage/box auto e un immobile adibito ad abitazione, la locazione del garage non risulterà regolata né dalla L. n. 392/1978 né dalla L. n. 431/1998. Di conseguenza, troveranno applicazione le regole di cui al codice civile (artt. 1571 e seguenti).
Canone e durata del contratto di affitto
Per locazione si intende un contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Non essendo sottoposte a regole peculiari, come quelle stabilite in caso di affitto di immobili ad uso abitativo, le parti possono liberamente accordarsi per quanto riguarda il canone di locazione, ovvero il corrispettivo che chi affitta un garage deve versare al locatore.
Anche la durata del contratto di affitto del garage non è legata alle regole normalmente previste per quello degli immobili. Di conseguenza, la durata potrà essere liberamente stabilita dalle parti, tuttavia potrà essere massimo di trent’anni: lo prevede l’art. 1573 c.c. a norma del quale, se il contratto è stipulato per un tempo eccedente i trent’anni o in perpetuo, la durata si riduce al predetto termine (30 anni).
Obblighi delle parti
Prendendo le mosse da quanto previsto dal codice civile, il locatore sarà tenuto a consegnare all’affittuario il box in buono stato di manutenzione e mantenerlo in stato da servire all’uso convenuto. Durante la locazione, inoltre, dovrà garantire il pacifico godimento del bene, garantire il locatore dalle molestie arrecate da terzi, ed eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccetto quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se al momento della consegna il garage è affetto da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti facilmente riconoscibili.
Sarà, invece, il conduttore a dover risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna. Ancora, questi dovrà prendere in consegna la cosa e servirsene per l’uso convenuto con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché corrispondere i canoni alle scadenze prefissate. Questi non potrà, invece, compiere innovazioni sulla cosa che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
Al termine della locazione, il conduttore dovrà restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto.
Contratto affitto garage: è obbligatorio registrarlo?
Anche al contratto di locazione del garage si applicano le norme di cui al d.P.R. n. 131/1986. Pertanto, salvo locazioni di durata inferiore a 30 giorni complessivi nell’arco di un anno, il contratto andrà registrato entro e non oltre trenta giorni dalla sua sottoscrizione.
Imposta e tasse
L’imposta di registrazione per questa tipologia di contratto viene calcolata in misura percentuale rispetto all’importo del canone pattuito: nel dettaglio, ammonta al 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero di annualità. Il versamento per la prima annualità non potrà essere inferiore a 67 euro.
Per i contratti che durano più anni si potrà pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo) oppure versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.
Salvo diverso accordo tra le parti, l’imposta si ripartisce in egual misura tra locatore e conduttore. Inoltre, andranno versate le imposte di bollo: per ogni copia da registrare, l’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe.
Si potrà optare per la cedolare secca, inoltre, solo nei casi in cui il box è pertinenza di un immobile affittato a uso abitativo ed è locato insieme ad esso. Altrimenti, quando il box viene locato come non pertinenziale, non sarà consentito ricorrere alla cedolare secca.
Garage in condominio
In caso di affitto di un garage presente in condominio, sarà necessaria una preventiva comunicazione all’Amministratore dello stabile affinché questi possa inserire il nominativo del conduttore all’interno dell’anagrafe condominiale. La suddivisione delle spese condominiali sarà rimessa alla libera contrattazione delle parti.
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Buongiorno, i bolli di 16.00 euro per la registrazione del contratto sono a carico del locatore o del conduttore?
grazie