Registrazione del rogito
La registrazione del rogito è una formalità con cui il notaio provvede a conferire all’atto una data certa, per finalità meramente probatorie. Questo significa che, fino a quando il rogito non verrà trascritto, con la mera registrazione esso non sarà opponibile a terzi, che potranno vantare diritti sull’immobile, se anteriori alla vendita e debitamente iscritti o trascritti. La registrazione ha tuttavia un’altra finalità, che è quella di provvedere all’assolvimento della relativa imposta di registro al cui pagamento provvede il notaio rogante, che dovrà anche procedere alla compilazione e alla presentazione della necessaria documentazione all’ufficio delle entrate per adempiere a tale formalità. In caso di tardiva o mancata registrazione la legge applica sanzioni amministrative pecuniarie piuttosto salate.
A cosa serve registrare il rogito
La registrazione è un adempimento che serve ad attribuire data certa al contratto registrato. Per data certa però non si deve intendere quella presente nel contratto e coincidente con la data di redazione dell’atto, bensì quella del giorno in cui il rogito viene presentato all’ufficio addetto e risultante dal timbro. Con la registrazione del rogito si può quindi dimostrare giuridicamente che un determinato documento, in questo caso il rogito notarile, è stato formato con certezza ed esisteva a una certa data. L’art 18 del DPR n. 131/1986 intitolato – Effetti della Registrazione – dispone infatti che “La registrazione, eseguita ai sensi dell’art. 16, attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell’art. 2704 del codice civile.”
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Il tutto quindi per finalità di natura probatoria, da non confondere con la possibilità di rendere opponibile l’atto nei confronti di terzi. Ciò sta a significare che l’atto, anche se registrato, resta comunque esposto a eventuali vicende patrimoniali negative di chi ha venduto l’immobile oggetto del rogito. Se quindi, supponiamo, i creditori del venditore, prima del rogito, hanno avviato nei suoi confronti procedure esecutive, o sull’immobile sono state iscritte ipoteche, l’acquirente non si può considerare totalmente al riparo da problemi. Per questo si consiglia di provvedere alla registrazione non solo e direttamente del rogito, ma di tutelarsi in anticipo registrando e poi trascrivendo il contratto preliminare di compravendita che precede l’atto pubblico definitivo redatto dal notaio.
Imposta di registro in termine fisso
La disciplina sulla registrazione del rogito è contenuta nel DPR n. 131 del 26 aprile 1986, n. 131 che all’art. 1 della tariffa prevede, tra gli atti soggetti a imposta di registro in termine fisso
– nella misura del 9% gli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere (…);
– nella percentuale del 2 % gli atti di trasferimento che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, in presenza di determinate condizioni;
– e del 15% se il trasferimento ha per oggetto dei terreni agricoli e le relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
Queste le aliquote ordinarie, naturalmente, a cui fanno eccezione, in casi particolari, imposte di registro agevolate, come quella prevista in caso di acquisto della prima casa.
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Come si effettua la registrazione
Il soggetto obbligato a chiedere la registrazione dell’atto, nel caso del rogito è il notaio, in quanto pubblico ufficiale rogante. Ai fini della registrazione il notaio deve presentare, oltre all’originale dell’atto, una copia certificata conforme. Per la registrazione occorre inoltre compilare un modello apposito e apporre i contrassegni per pagare l’imposta di bollo, di data posteriore rispetto alla stipula del rogito. Come stabilito dall’art 57 del Dpr n. 131/1986, oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto (in questo caso il notaio che ha redatto il rogito) e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta anche le parti contraenti.
L’Ufficio, dopo aver liquidato e riscosso l’imposta, annota, in calce o a margine degli originali o delle copie dell’atto, gli estremi di registrazione. A questo punto l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, firmata e timbrata la copia dell’atto, rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna.
Cosa succede in caso di mancata o tardiva registrazione
Poiché la registrazione comporta il pagamento della relativa imposta di registro, l’art. 69 del DPR 131/1986 prevede, in caso di ritardo o di omessa richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’imposta l’applicazione di una sanzione amministrativa in misura percentuale variabile sull’imposta da pagare.
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