I tempi di erogazione del mutuo
I tempi di erogazione di un mutuo dal momento in cui si presenta domanda alla banca variano in genere dai tre ai cinque mesi. Le tempistiche variano da banca a banca, ma anche da Regione a Regione. Sulla durata delle pratiche di erogazione del mutuo incidono naturalmente i tempi con cui il cliente presenta i documenti necessari a istruire la pratica, condizionati a loro volta da altri fattori che esulano dal suo controllo. Del resto la concessione di un mutuo attraversa precise fasi in cui non è difficile che si verifichino imprevisti, spesso responsabili di fastidiosi rallentamenti.
Documenti da presentare alla banca
Trovata la casa perfetta in genere si ha fretta di concludere al più presto. L’acquisto di una casa rappresenta del resto uno dei momenti più importanti della vita di una persona. Comprensibile quindi la delusione quando la banca, prima di concedere il mutuo, chiede l’espletamento di tutta una serie di formalità che fanno sembrare sempre più lontano il sogno di trasferirsi e iniziare una nuova vita. Il primo step è sicuramente rappresentato dalla richiesta di tutta quella documentazione da cui la banca può verificare la serietà e la solvibilità del richiedente.
Per questo i documenti da produrre in questa fase sono soprattutto la carta d’identità, il codice fiscale, il CUD per i lavoratori dipendenti, il modello Unico per gli autonomi, il certificato di residenza e lo stato di famiglia.
Alla banca però non interessa solo la solvibilità della persona. Al soggetto che eroga il mutuo interessa anche conoscere qualcosa di più sull’immobile che si intende acquistare, per questo può chiedere una copia del compromesso e dell’atto di provenienza del fabbricato, per scongiurare problemi futuri.
Valutazione di fattibilità
Verificata tutta la documentazione presentata dal richiedente la banca, prima di esprimere il suo parere di fattibilità può chiedere garanzie integrative da parte di terzi (pegno o fideiussione) oltre alla garanzia ipotecaria sull’immobile. La banca deve infatti tutelarsi da eventuali inadempimenti contrattuali del mutuante, per questo può chiedere, in casi particolari, che il mutuante sia supportato da altri soggetti per fare fronte al pagamento delle rate del mutuo.
La fase istruttoria
Prodotti i suddetti documenti, la banca procede all’istruttoria delle pratica di mutuo, in cui incarica un perito di accertare il valore di mercato dell’immobile e se è regolare dal punto di vista edilizio.
Al notaio invece in questa fase viene chiesta di solito una relazione notarile preliminare per verificare che non ci siano formalità che rischino di pregiudicare il buon esito dell’erogazione del mutuo.
Relativamente alla relazione notarile preliminare a cui è tenuto il soggetto che chiede il mutuo la Cassazione, nella sentenza 9320/2016, ha avuto modo di chiarire che: “Certamente, con riguardo all’attività istruttoria concernente un mutuo ipotecario, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e le visure dei registri immobiliari, in quanto funzionali alla corretta informazione del cliente sulla convenienza dell’atto, fanno parte dell’oggetto della prestazione d’opera notarile. La relazione notarile preliminare redatta nel corso di un’istruttoria di un mutuo bancario determina, in ogni caso, l’assunzione di obblighi non soltanto nei confronti del mutuatario, il quale abbia da solo dato incarico al notaio di effettuare le visure, ma pure nei confronti della banca mutuante. E ciò o intendendo l’istituto bancario quale terzo ex art. 1411 c.c., che si beneficia del rapporto contrattuale di prestazione professionale concluso dal cliente mutuatario, il quale abbia richiesto l’opera del notaio (come argomentato dai giudici del merito nel caso qui in esame); oppure ritenendosi che nella fattispecie comunque sussista un’ipotesi di responsabilità “da contatto sociale”, fondata sull’affidamento che la banca mutuante ripone nel notaio, in quanto esercente una professione protetta, ed avente perciò lo stesso contenuto di un’obbligazione contrattuale (cfr. Cass. 23 ottobre 2002, n. 14934), e ciò indipendentemente dalla
formale assunzione della qualità di committente nel contratto di opera professionale.”
L’erogazione del mutuo
Conclusa l’istruttoria, se l’esito dei controlli eseguiti dal notaio è positivo la banca concede ufficialmente il mutuo, che deve essere sottoscritto alla presenza di detto pubblico ufficiale. Da questo momento in poi occorrono all’incirca tre – quattro giorni affinché il mutuo venga erogato al richiedente.
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