Ecobonus condominiale: cessione del credito anche alle banche
L’ecobonus condominiale può essere ceduto anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili. Il chiarimento arriva dall’agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 165110/2017.
L’ecobonus sui lavori condominiali può essere ceduto anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili. Con il provvedimento n. 165110/2017, le Entrate chiariscono le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici.
Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla cessione dell’ ecobonus condominiale
Da chi può essere ceduto credito d’imposta
- I soggetti anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all’articolo 14, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63
- La possibilità di cedere il credito, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.
- I cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
A chi può essere ceduto il credito d’ imposta
- Può essere ceduto a fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 14, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63
- Di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche
di istituti di credito e intermediari finanziari, nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto dai soggetti incapienti.
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.
Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempre che il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta. Il credito d’imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
Qui puoi scaricare il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sull’ Ecobonus Condominiale