Versamento Iva 2017: tutto quello che c’è da sapere
Dall’Agenzia delle entrate arrivano i chiarimenti in materia di versamento Iva.
- I chiarimenti riguardano le novità introdotte dal decreto fiscale della Legge di Bilancio 2017
- L’ Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 73/E. Ecco cosa c’è da sapere.
Con la risoluzione n. 73/E , l’Agenzia delle entrate intende fare chiarezza su tutti i dubbi sulle diverse possibilità di versamento e di rateazione del debito annuale dell’Iva, nel caso lo si volesse ancora effettuare nei termini dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi
Nella circolare i chiarimenti riguardano:
- i soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del saldo Iva al 30 giugno
- la rateazione del debito Iva in caso di versamento differito
- la compensazione con i crediti delle imposte dirette.
Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare Possono versare l’Iva oltre il 16 marzo, come disposto dall’articolo 6 del D.P.R. n. 542 del 1999
Sul saldo Iva annuale al 30 luglio, l’Agenzia chiarisce il punto: “In caso di versamento del saldo IVA il 30 giugno, maggiorando quanto dovuto dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, si chiede se sia confermata la possibilità di compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi, e di applicare la maggiorazione al solo ammontare di debito IVA non compensato”
Occorre, quindi, maggiorare la somma dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; su quest’ultimo importo, per il mese di luglio, bisogna calcolare gli ulteriori interessi dello 0,40%.
Viene altresi confermata la possibilità di compensare il debito Iva con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40% soltanto alla parte del debito non compensata.
Per chi paga in differita, ok alla rateizzazione. Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, può iniziare la rateizzazione a decorrere dal 30 giugno.
Il versamento del saldo IVA può essere differito:
- al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; 6
- al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40 per cento.
Il documento completo sui chiarimento in materi di Versamento Iva 2017 dell’Agenzia delle Entrate è disponibile qui