Bonus prima casa e cambio residenza: ecco le novità
Con la Risoluzione n° 53 del 27 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità di usufruire delle agevolazioni prima casa anche per chi non ha la residenza nel comune in cui è situato l’immobile al momento dell’acquisto.
Come è noto, ha diritto alle agevolazioni prima casa chi rispetta alcuni requisiti che riguardano principalmente l’obbligo di cambio di residenza o la correlazione tra studio o lavoro e Comune in cui è situato l’immobile.
Per essere più precisi, le agevolazioni fiscali per chi compra la prima casa nel 2017 sono concesse nel rispetto di questi requisiti:
- L’immobile è situato nel comune di residenza;
- L’acquirente trasferisce la residenza nel comune d’acquisto entro 18 mesi dal rogito;
- L’immobile è ubicato nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività di lavoro o studio, pur non essendo residente.
Nel caso in cui il cambio di residenza non dovesse essere effettuato entro i 18 mesi stabiliti, l’Agenzia delle Entrate ha il diritto di esigere dal proprietario dell’immobile la restituzione della cifra risparmiata grazie all’applicazione del bonus, il pagamento degli interessi di mora e di una sanzione pari al 30% di detto maggior importo. Lo stesso vale se le condizioni di lavoro o di studio dovessero mutare (ad esempio perdita o cambio di lavoro in altro comune o termine del ciclo di studi), caso in cui il contribuente può mantenere i privilegi del bonus, fermo restando l’impegno a trasferire la residenza entro 18 mesi nello stesso comune dell’immobile.
Con l’ultima novità contenuta nella Risoluzione n. 53 dell’Agenzia delle Entrate è stata introdotta la possibilità di rettificare la propria dichiarazione (sempre entro i 18 mesi dal rogito). La risoluzione sarà utile per chiarire a molti contribuenti interessati a richiedere il bonus prima casa nel 2017 quali sono regole e requisiti in relazione all’obbligo di cambio della propria residenza e come comportarsi per non perdere i requisiti e incorrere in multe salate.
Scarica il testo della Risoluzione n. 53 dell’Agenzia delle Entrate
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Buongiorno, la regola dei 18 mesi vale anche riguardo IMU e Tasi ? Mi spiego: ho acquistato casa in un comune diverso dal mio (al momento io sono in affitto); ho intenzione di trasferire li tra un paio di mesi la mia residenza ma prima devo fare dei lavori. In questi 2 mesi in cui ho gia fatto il rogito, quindi di fatto sono proprietario di quella casa ma avendo I lavori in corso ancora non la eleggo a mia abitazione principale, sono tenuto a pagare IMU e Tasi ?
E io dovrei richiedere di non pagare una tassazione che già di suo non è dovuta, ma stiamo scherzando?
Non c’è nessuna IVA che lo stato ha il diritto di richiedere, pertanto non si paga è basta!