Sopraelevazioni in condominio: la normativa
Come sono regolamentate le sopraelevazioni condominiali? Ecco la normativa 
Qualora si decidesse di effettuare sopraelevazioni in un condominio, generalmente il diritto di sopraelevare spetta o al proprietario dell’ultimo piano o al proprietario del lastrico solare.
A disporre la normativa è il primo comma dell’articolo 1127 del codice civile, in cui si legge che è il proprietario dell’ultimo piano o del lastrico solare dell’edificio condominiale che può elevare “nuovi piani o nuove fabbriche“, salvo che risulti altrimenti dal titolo.
A chiarire che non è necessario l’assenso dei condomini dei piani sottostanti per sopraelevare un palazzo, il Tar del Trentino con la recente sentenza n. 45/2017. Nella sentenza, disposta a seguito del ricorso della proprietaria di un appartamento all’ultimo piano di un edificio i cui condomini erano contrari alla alla sopraelevazione della porzione di piano di sua appartenenza, viene ribadito che non è richiesto alcun consenso espresso o tacito degli altri condomini.
I condomini possono opporsi alla sopraelevazione, come previsto nel secondo e terzo comma dell’art. 1127 c.c. , se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono, se l’intervento pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio stesso o se contribuisce a diminuire in maniera sostanziale la presenza di luce e dell’aria da parte dei piani sottostanti.
Nel caso nulla osti alla sopraelevazione, non è quindi necessario il consenso del condominio, nè in caso di costruzione ne in caso di cessione del diritto della superficie da sopraelevare.
In ogni caso, il proprietario dell’ultimo piano o del lastrico solare ha l’onere di corrispondere un’indennità agli altri condomini. L’indennità è pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova costruzione, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante.
Ottimo articolo unica pecca e che bisogna scontrarsi con la normativa sismica DM08. Nel senso che al fine di poter proceder con un lavoro in sopraelevazione è necessario l’autorizzazione sismica e comporta la verifica dell’intero edificio se iosolato mentre se è inserito in un aggregato urbano (senza giunto sismico) bisognerà verificare anche gli edifici contigui. Le sopraelevazioni vanno valutate caso per caso al fine della reale fattibilità