Cedolare secca: le novità per il 2017
Tutte le novità del 2017 riguardanti la cedolare secca per locazioni ad uso abitativo
Cos’è la cedolare secca
La cedolare secca è una modalità di tassazione dei canoni d’affitto alternativa a quella ordinaria e che, a certe condizioni, può essere scelta dal locatore.
Essa consiste nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta fissa, in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo.
Con la cedolare secca il locatore rinuncia, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto, a qualsiasi titolo, incluso quello per adeguamento Istat.

Cosa cambia nel 2017
L’aliquota con cedolare secca è al 15% per i contratti di locazione a canone concordato di abitazioni nei Comuni con carenza abitativa e nei Comuni ad alta tensione abitativa. Fino al periodo d’imposta 2017, l’aliquotA è al 10% anche sui i contratti stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
Di questi giorni le ultime novità per la cedolare secca 2017
La cedolare secca sugli affitti con aliquota ridotta (10% fino alla fine del 2017) si applica – oltre che ai contratti di locazione agevolati (3 anni più 2) e ai contratti per studenti universitari – anche ai contratti transitori di cui alla legge n. 431 del 1998. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad un quesito formulato nell’ambito dell’iniziativa del Sole 24Ore Telefisco 2017.
È così confermata l’interpretazione della normativa che Confedilizia ha fornito fin dall’introduzione, nel 2011, della cedolare per gli affitti abitativi, proprio con le motivazioni ora portate dall’Agenzia. E’ quanto si legge in una nota di Confedilizia.
Nella stessa occasione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un altro importante chiarimento in materia di cedolare secca.
Come noto, con un provvedimento approvato alla fine del 2016 si è stabilito che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione “non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiara-zione dei redditi”.
Ora l’Agenzia chiarisce che tale disposizione si applica in relazione alle comunicazioni di proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore della nuova norma, coclude la nota.
Come si pagano le tasse
Con la cedolare secca, le tasse vanno pagate in due tranche con un acconto e successivamente il saldo.
In generale, l’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.
Il pagamento dell’acconto è dovuto se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente supera i 51,65 euro. In questo caso, il versamento dell’acconto va effettuato:
– in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro
– in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro:
a. la prima, pari al 38% (40% del 95%) dell’imposta dell’anno precedente, entro il 16 giugno (o il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%)
b. la seconda, del restante 57% (60% del 95%), entro il 30 novembre.
La prima rata dell’acconto può essere versata anche a rate. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le medesime disposizioni previste per la rateazione dell’Irpef.
Versamento a saldo
Anche per il saldo dell’imposta sostitutiva si applicano le stesse regole previste per l’Irpef: il versamento va effettuato entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva con il modello F24 vanno utilizzati i seguenti codici tributo:
1840- Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
1841 – Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
1842 – Cedolare secca locazioni – Saldo
Come posso evitare gli acconti 2017 della cedolare secca presentando il precompilato PF WEB della agenzia delle entrate che li calcola in automatico, visto che il contratto di locazione è stato chiuso il 30/06/2016 e è già stato saldato tutto con la rata di novembre 2016. Con il 730/17 si può barrando la casella F/5 ma con PF WEB? Grazie