Compravendite immobiliari, adeguamento alla normativa comunitaria
0Con la Circolare n. 18 del 14/04/10 (OGGETTO: Accertamenti sulle vendite immobiliari – Legge Comunitaria 2008 – Modifiche all’articolo 54 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 39 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 – Effetti) l’Agenzia delle Entrate interviene per spiegare quale dovrà essere d’ora in poi l’iter da seguire in materia.
Cosa non andava nelle del 1972 e del 1973 citate?
Nei confronti dell’Italia era stata aperta una procedura di infrazione (n. 2007/4575) che sollevava da parte della Commissione europea eccezioni di compatibilità della disposizione sull’imposta del valore aggiunto con l’ordinamento comunitario.
«In particolare, la Commissione ha ritenuto la citata disposizione dell’articolo 54 del DPR n. 633 del 1972 contrastante con la regola sancita dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006; ai sensi dell’articolo 73 della direttiva, infatti, la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto “comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni”».
La legge 7 luglio 2009, n. 88 (“Comunitaria 2008”) ha provveduto a sanare questa discrepanza, ripristinando, in sostanza, il quadro normativo esistente prima del 4 luglio 2006.
In sostanza – si legge nella circolare – «con le norme abrogate dalla Legge Comunitaria 2008, il legislatore fiscale aveva introdotto una presunzione legale relativa, c.d. juris tantum, di corrispondenza del corrispettivo negoziale al valore normale del bene».
E quindi?
E quindi, vista l’abrogazione [legge 7 luglio 2009, n. 88 (“Comunitaria 2008”)] delle disposizioni in materia di accertamento sulle compravendite immobiliari introdotte a suo tempo dal decreto “Visco-Bersani” (4 luglio 2006) si pone il problema delle situazioni non ancora definite (con riferimento alla data del 15 luglio 2009 per l’IVA e del 29 luglio 2009 per le imposte sui redditi).
Ebbene l’abrogazione di quelle disposizioni (”valore normale”) riguarda anche le situazioni ancora da definire.
Che vuol dire?
Vuol dire che «gli uffici coltiveranno il contenzioso qualora, in sede di controllo, l’infedeltà del corrispettivo dichiarato sia sostenuta, oltre che dal mero riferimento allo scostamento dello stesso rispetto al prezzo mediamente praticato per immobili della stessa specie o similari [”valore normale”, ndr], anche da ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della pretesa (quali, a titolo meramente esemplificativo, il valore del mutuo qualora di importo superiore a quello della compravendita, i prezzi che emergono dagli accertamenti effettuati con la ricostruzione dei ricavi sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie, i prezzi che emergono da precedenti atti di compravendita del medesimo immobile)».
In definitiva «gli uffici dovranno, pertanto, valutare, con riferimento alle controversie pendenti, se le motivazioni degli accertamenti impugnati si dimostrino comunque adeguate o se, invece, alla luce dell’intervenuta modifica normativa, si rivelino insufficienti così da richiedere l’abbandono del contenzioso in corso, tenuto conto dello stato e grado del giudizio».