Spese condominiali, la Cassazione chiarisce
Con una recentissima sentenza (n. 657 del 18 gennaio 2010), la Corte di Cassazione si e’ occupata di spese condominiali, della loro ripartizione deliberata dall’assemblea di condominio e delle conseguenze nel caso di scelta di un criterio errato nel loro calcolo e ripartizione.
Una decisione utile a fare chiarezza sulle conseguenze di scelte sbagliate soprattutto in un periodo, come quello attuale, in cui si svolgono le riunioni condominiali per l’approvazione del rendiconto consuntivo. Secondo i giudici se l’assemblea sceglie uno dei criteri previsti dalle tabelle millesimali ma sbagliato in relazione al caso concreto, il condomino dissenziente puo’ impugnare la delibera. Si pensi, per fare un esempio, al caso in cui in riunione si decida di usare la tabella per le spese delle scale per ripartire i costi di rifacimento della facciata. In questo caso, chi non si trova d’accordo con la decisione assembleare potrà impugnarla per farla annullare. Il condomino dovrà proporre un’azione giudiziaria, tassativamente entro 30 giorni dall’adozione della delibera, se la persona era presente ma dissenziente, o entro 30 giorni dalla comunicazione se era assente. Secondo la Cassazione, in sostanza, questo vizio della delibera e’ meno grave di quello che ricorre quando l’assemblea delibera una ripartizione delle spese sulla base di un criterio nuovo non previsto dalle tabelle. In quest’ultimo caso, infatti, la deliberazione sarebbe nulla se non adottata con l’unanimita’ dei consensi di tutti i partecipanti al condominio.
La sentenza della Cassazione Civile, S.U., n. 18477 del 9 Agosto 2010, ha affermato che le tabelle millesimali condominiali possono essere validamente assunte con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c. Molte sono le situazioni da sanare, i media hanno strombazzato la notizia, i condomini sono in fermento.
La revisione stessa resta possibile solo ai sensi dell’art. 69 c.c. disp. attuazione. Cioè, nei casi di ERRORE o MUTAMENTI di vasta portata.
Ma!!!!!Nessuno (con 2 sole eccezioni) vuole spendere una parola sulla procedura di revisione, che supponiamo ammissibile. Le tesi sono 2:
–per la prima occorre rifare ex novo le tabelle, affidandosi ad un professionista, che utilizzerà i correttivi che gli parranno corretti per fare il ricalcolo.
–la seconda tesi dice invece di “ripescare” i calcoli con cui sono state predisposte le tabelle vigenti, ed aggiornarle. L’alloggio per cui c’era l’errore, o si sono fatti i mutamenti, vedrà variare conseguentemente il suo peso, diciamo in più. I millesimi totali andranno allora a superare 1.000. A questo punto i millesimi di tutti gli alloggi saranno proporzionalmente ritoccati per tornare al totale 1.000.- Nel caso in esempio di iniziale supero del totale 1.000, alla fine tutti gli alloggi vedranno diminuire i loro millesimi, e solo chi aveva causato, a ragione dell’errore o dei mutamenti, un incremento del suo “peso” e il superamento del totale 1.000, si prenderà l’aumento. E ove per qualche ragione non si trovino più i calcoli originali, occorrerà fare lo stesso lavoro, facendo delle proporzioni..
(Mi chiedo e) Vi chiedo: perché mi faccio questi astrusi problemi? La risposta che mi darete sottintende il seguente quesito: la Legge – qui il c.c. art 69 d.a., consente o non consente che le modalità di calcolo iniziali vengano dimenticate per utilizzarne delle nuove?